Gru a torre, dal CPT di Torino il manuale e la check-list per lavorare in sicurezza
La gru a torre è la macchina che trova maggior impiego nei cantieri per il sollevamento dei carichi.
Il CTP di Torino ha pubblicato un manuale che fornisce tutte le indicazioni e i requisiti minimi di sicurezza previsti dalle norme per l’utilizzo delle comuni macchine di sollevamento.
Nel documento vengono descritti
- gli elementi costituenti le gru a torre (stabilizzatori, carro di base, zavorra di base, elementi di braccio, carrello, etc.)
- i dispositivi di sicurezza (limitatore di carico massimo e di grande velocità, limitatore di movimento, finecorsa di sollevamento, rotazione, etc.)
- i dispositivi di comando e di controllo (posto di manovra, disposizione di comando)
- i fattori di rischio
- le istruzioni per l’installazione e l’uso (verifiche preventive al posizionamento della gru, divieti per l’installazione e l’uso, etc.)
- gli approfondimenti su impianti elettrici, interferenze e sollevamento di persone
- gli adempimenti normativi (documentazione, controlli e verifiche, attività di formazione, informazione e addestramento)
Sono presenti, infine, annotazioni tecniche e riferimenti normativi.
Insieme al manuale è fornita una check-list contenente una serie di indicazioni da seguire.
Manuale e Checklist Gru a Torre CTP Torino.zip
Osservatorio Olympus: un utile documento sulle modifiche introdotte di recente al Testo Unico sulla Sicurezza
L’Osservatorio Olympus dell’’Università di Urbino ha pubblicato un documento che analizza le modifiche normative introdotte nel 2013 al Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) in seguito alle disposizioni presenti nei seguenti provvedimenti normativi: D. Lgs. 32/2013, D.P.R. 44/2013, D. Lgs. 93/2013, Decreto del Fare (69/2013) e Decreto del Lavoro (76/2013).
Tra le modifiche più consistenti al testo unico vengono descritte e analizzate:
- l’ampliamento della categoria dei volontari;
- la qualificazione delle imprese;
- la valutazione dei rischi e l’autocertificazione;
- le verifiche delle attrezzature di lavoro;
- le semplificazioni per i cantieri temporanei o mobili;
- le semplificazioni per le prestazioni di breve durata.
Fonte: BIblus-net
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 40.000 euro la soglia minima per le comunicazioni
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Comunicato del 22 ottobre 2013 rettifica il comunicato del 29 aprile 2013.
Dal 30 ottobre 2013 è aggiornata a 40.000 euro (rispetto ai 150.000 euro previsti dal Decreto 163/2006) la soglia minima per le comunicazioni.
I dati da inviare variano in base al tipo di contratto:
- per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro i dati inviati sono relativi all’intero ciclo di vita dell’appalto per i settori ordinari; mentre per quelli speciali fino all’aggiudicazione compresa. Nel caso in cui l’importo è invece inferiore a 40.000 euro basta la sola acquisizione dello SmartCIG.
- per i contratti parzialmente esclusi di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Decreto 163/2006 di importo pari o superiore a 40.000 euro, i dati da inviare sono quelli fino alla fase di aggiudicazione compresa. Per importo inferiore a 40.000 euro è sufficiente la sola acquisizione dello SmartCIG.
- per i contratti relativi agli accordi quadro e consimili di importo pari o superiore a 40.000 euro, dovranno essere comunicati i dati relativi alla fase di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto. Per importo inferiore a 40.000 euro è valida la sola acquisizione dello SmartCIG.
Fonte: Biblus-net
Linee guida e schemi di convenzione tipo per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri
ITACA (Istituto per l’innovazione e la Trasparenza negli Appalti e la Compatibilità Ambientale) ha pubblicato le linee guide sulle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Nel documento, già approvato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 7 novembre 2013, viene chiarito cosa sono e come funzionano le opere a scomputo e fornisce un importante ausilio alle piccole e medie amministrazioni comunali impegnate nella gestione delle gare per l’affidamento di tali opere, in quanto equiparate a vere e proprie opere pubbliche.
Il documento contiene indicazioni operative e tratta questioni volte a chiarire i rapporti tra operatori edilizi ed Amministrazioni. Nella seconda parte sono proposti due schemi di convenzione urbanistica tipo, relativi ad opere sopra soglia e sotto soglia.
Fonte: Biblus-net
Come individuare le infrazioni nell’aggiudicazione di un appalto pubblico? Vademecum per le stazioni appaltanti
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) svolge la funzione di vigilanza nei bandi di gara per l’assegnazione di appalti pubblici, al fine di evitare eventuali infrazioni delle regole concorrenziali.
L’A.G.C.M. ha recentemente reso disponibile alle stazioni appaltanti un vademecum per individuare e segnalare anomalie comportamentali nell’ambito di una procedura di gara, per rafforzare e combattere i fenomeni anticoncorrenziali.
Nella guida sono descritti i segnali più frequenti per l’individuazione di casi sospetti in violazione del diritto antitrust, quali:
- boicottaggio della gara
- offerte di comodo
- subappalti o Associazioni Temporanee d’Impresa
- rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
- segnali di allarme nelle modalità di partecipazione all’asta
A seguito della segnalazione di una Stazione appaltante, l’A.G.C.M. può avviare un procedimento istruttorio nei confronti del responsabile della pratica anticoncorrenziale.
Fonte: Biblus-net
Vademecum AGCM Stazioni Appaltanti
In arrivo la patente a punti per imprese edili. Requisiti per ottenerla e Sanzioni in caso di violazioni
Il D. Lgs. 81/2008 prevede che le imprese e i lavoratori autonomi che partecipano a gare per l’affidamento di appalti pubblici o che intendono accedere a finanziamenti o agevolazioni devono dimostrare il possesso di requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Decreto 106/2009 ha definito la patente a punti quale strumento di verifica dell’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi ad operare in condizioni che garantiscano la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Presidente della Repubblica ha emanato lo schema di Regolamento, ora all’esame del Consiglio dei Ministri, per definire le modalità di funzionamento della patente a punti e di attribuzione di un punteggio iniziale per imprese e lavoratori autonomi operanti nei vari settori tra cui quello edile.
Le caratteristiche principali della patente a punti
La patente a punti
La patente a punti è uno strumento teso a favorire le aziende che investono in prevenzione e sicurezza; consiste in un punteggio iniziale, inserito in un apposito riquadro del D.U.R.C., che attesta l’idoneità a svolgere l’attività edilizia, di cui le Amministrazioni giudicatrici devono tener conto nell’affidamento di lavori o incarichi.
Requisiti per il rilascio
I requisiti per il rilascio sono i seguenti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio e DURC in regola;
- Nomina di un responsabile tecnico in possesso delle adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- possesso delle idonee competenze sulla salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi;
- assenza di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione né condanne definitive per aver commesso reati quali riciclaggio, insolvenza fraudolenza o usura;
- possesso di adeguata attrezzatura tecnica e formazione sull’utilizzo;
- valore minimo dell’attrezzatura tecnica pari a 30.000 euro per le imprese e 15.000 euro per i lavoratori autonomi.
Rilascio della patente a punti
La Sezione Speciale per l’edilizia, istituita presso le Camere di Commercio, verificherà i requisiti e rilascerà la patente a punti, già comprensiva del punteggio iniziale, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda o comunicherà il diniego.
Violazioni
Il punteggio iniziale diminuisce nel caso di sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di perdita di tutti i punti scatta la chiusura del cantiere ed il divieto alla partecipazione a gare d’appalto e all’ottenimento di finanziamenti pubblici nei 24 mesi successivi; inoltre non verrà rilasciato il D.U.R.C..
I punti decurtati potranno essere reintegrati a seguito della frequenza da parte del datore di lavoro e del responsabile o direttore tecnico ad appositi corsi di formazione.
Fonte: Biblus-net
Chiarimenti su procedure standardizzate, DVR, formazione addetti, visita medica, sigarette elettroniche e altro
La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro (di cui all’art. 12 del Decreto 81/2008) ha reso disponibili sul proprio sito le risposte ad interessanti quesiti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate
Il datore di lavoro di un’impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate solo se l’utilizzo di agenti chimici o biologici espone i lavoratori ad un “rischio basso ed irrilevante per la salute”, in base ai risultati della valutazione dei rischi.
Visita medica preventiva
Il datore di lavoro che assume lo stesso lavoratore esposto al medesimo rischio non è obbligato a far ripetere la visita medica preventiva o periodica (prevista dall’art. 41 del D. Lgs. n.81/08) nel corso di validità della visita o comunque per un periodo inferiore ad un anno.
Formazione addetti emergenza
Gli ingegneri abilitati ai sensi Legge 818/1984 possono svolgere corsi antincendio e rilasciare i relativi attestati di frequenza.
Obbligatorietà del D.V.R. nelle strutture penitenziarie
Il datore di lavoro in relazione alle strutture e ai servizi penitenziari è obbligato a tenere conto nell’elaborazione del D.V.R. delle particolari esigenze proprie del settore (prevenzione di fughe, sabotaggi, aggressioni). Per la sicurezza relativa alle superfici vetrate è necessario fare riferimento a quanto stabilito dall’allegato IV, punto 13.6 del D. Lgs. n.81/08; in merito alla predisposizione di spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale della struttura, si deve applicare integralmente l’allegato IV, punto 1.12 del D. Lgs. n.81/08.
Lavoro a domicilio
Il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata formazione anche nell’ambito del lavoro a domicilio, nel rispetto dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Non è tenuto, invece, a fornire la formazione specifica per il primo soccorso e l’antincendio. Infatti, ai sensi dell’art.62 del D. Lgs. n.81/08, il domicilio non è considerato luogo di lavoro.
Valutazione rischi sigarette elettroniche
Le sigarette elettroniche, in quanto non contenenti tabacco, non sono soggette al divieto di fumo previsto dal nostro ordinamento. Tuttavia il datore di lavoro può vietarne l’utilizzo; qualora ciò non avvenisse è obbligatoria la valutazione dei rischi a cui i lavoratori potrebbero essere esposti.
Fonte: Biblus-net
Dal Ministero nuovi chiarimenti sul SISTRI
Tra le principali novità contenute nella Legge 125/2013, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni, vengono anche introdotte misure volte a semplificare il sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Con la Circolare 1 del 31 ottobre 2013 il Ministero dell’Ambiente chiarisce quali sono gli obblighi, le procedure e le esenzioni del sistema a seguito delle nuove disposizioni normative.
La Circolare precisa che non è previsto l’obbligo di adesione al SISTRI per :
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;
- i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani di regioni diverse dalla Campania, salvo la fase di sperimentazione per i rifiuti urbani pericolosi.
Inoltre, fornisce indicazioni su:
- soggetti obbligati ad aderire al Sistri dal primo ottobre 2013;
- soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione;
- autotrasporto estero;
- trasporto intermodale;
- applicazione delle sanzioni.
Modifica al Testo Unico sulla Sicurezza sui termini per la verifica periodica delle attrezzature
La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione del dl 31 agosto 2013 n. 101 (“Spendig review bis”) ha effettuato una precisazione in materia di verifica delle attrezzature di lavoro, correggendo quanto aveva previsto il “Decreto del Fare” (D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013).
In particolare, il Decreto del Fare prevedeva che il datore di lavoro sottoponesse le attrezzature di lavoro (previste dall’Allegato VII del D.Lgs 81/2008) a verifiche periodiche con le seguenti tempistiche:
- 45 giorni i termini per la prima verifica (precedentemente erano 30);
- 30 giorni per le verifiche successive (termine invariato).
I termini per la prima verifica si computavano a partire dal giorno della messa in servizio.
La Legge n. 215/2013, modificando il testo dell’art. 71, comma 11, che regola la materia, precisa che i 45 giorni previsti per la prima verifica si computano invece a partire dal giorno della richiesta.
Fonte: Biblus-net
Studi professionali: Confprofessioni e sindacati per il sostegno al reddito
Firmato l’accordo che da’ il via libera agli interventi attraverso l’utilizzo delle risorse accantonate dal sistema della bilateralità di settore
Via libera agli interventi a sostegno del reddito per i dipendenti degli studi professionali. È stato siglato il 22 ottobre 2013 l’accordo tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs per disciplinare una serie di strumenti integrativi a tutela del reddito dei lavoratori finora esclusi da un sistema di ammortizzatori sociali a regime, così come previsto dal decreto 76/2013.
In base all’intesa i dipendenti degli studi professionali e delle società ed aziende collegate potranno infatti beneficiare di una serie di misure di sostegno al reddito attraverso l’utilizzo delle risorse accantonate dal sistema della bilateralità di settore composto dai tre organismi paritetici Fondoprofessioni, il fondo interprofessionale per la formazione continua, Cadiprof, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa, ed Ebipro, l’ente bilaterale nazionale, senza alcun ulteriore aggravio a carico dei datori di lavoro professionisti.
“La valorizzazione delle sinergie del sistema bilaterale degli studi professionali è la chiave di lettura dell’intesa e costituisce il vero valore aggiunto del comparto – ha commentato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella –“. In questo ambito stiamo parlando di una intesa che traccia un percorso di sostegno per i dipendenti degli studi in difficoltà economica. “L’intera materia verrà regolamentata e disciplinata nel prossimo rinnovo del ccnl degli studi professionali, già scaduto il 30 settembre scorso, al fine di fornire tutele strutturali ai lavoratori e troverà, quindi, la sua piena applicazione subito dopo l’emanazione di un apposito regolamento attuativo”.
Le parti hanno deciso di avviare per il triennio 2013-2015 un sistema sperimentale diprestazioni integrative al reddito per i casi di sospensione dell’attività lavorativa, di crisi aziendale e per i lavoratori ai quali si applicano i contratti di solidarietà difensivi – ai quali verrà erogato un anticipo del contributo ministeriale pari al 50% della retribuzione lorda persa -.
I lavoratori potranno inoltre accedere ai percorsi di riqualificazione di Fondoprofessioni, beneficiare della continuità della copertura sanitaria e sociale erogata dalla cassa sanitaria del settore Cadiprof e degli interventi di politiche attive del lavoro definiti da Ebipro. L’intesa prevede che tali prestazioni saranno erogate alle strutture che applicano integralmente il contratto nazionale degli studi professionali e in regola con i versamenti alla bilateralità da almeno 18 mesi dalla richiesta di intervento.
Fonte: Ingegneri.info
Rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35/2013, ha fornito importanti chiarimenti applicativi in ordine alla rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il D.L. n. 76/2013, nel sostituire il comma 4 bis dell’art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che: “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data (…)”.
Sul punto il Ministero ha fornito indicazioni con nota prot. n. 12059 del 2 luglio 2013, chiarendo che le sanzioni previste dalla citata disposizione riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono “automaticamente” incrementate del 9,6%, senza applicazione di alcun arrotondamento. In sede di conversione del D.L. n. 76/2013 è stato chiarito che l’incremento si applica “alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data”, il che esclude pertanto tutte le sanzioni che abbiano come presupposto delle violazioni commesse prima del 2 luglio scorso.
Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”. La nuova disposizione contenuta nell’art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce altresì che “le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (…)”.
Nel rappresentare che la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha già avviato le procedure per l’individuazione del citato capitolo e del relativo codice tributo, il Ministero, con la circolare in commento, ha precisato che le somme volte a finanziare “iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro” sono evidentemente quelle che derivano dalle sanzioni irrogate dal personale ispettivo del medesimo Ministero. In attesa della individuazione di uno specifico codice tributo sul quale imputare le predette maggiorazioni il personale ispettivo procederà, come di consueto, alla imputazione dell’intera somma utilizzando i codici già in uso.
Fonte: Edilizia e Territorio
Revoca degli atti di gara: tutti i casi in cui la Pa deve risarcire le imprese
Il ritiro da parte dell’ente appaltante degli atti di gara per motivi di opportunità è fenomeno che si verifica con una certa frequenza del settore della contrattualistica pubblica. Esso, al di là degli aspetti di approfondimento giuridico, presenta dei riflessi operativi di notevole rilievo. Occorre infatti considerare che le imprese, nel momento in cui decidono di partecipare a una gara, pianificano la loro attività anche in termini di risorse da impiegare e di costi economici da sostenere, specie laddove si tratti di gare dal contenuto complesso. È quindi evidente che il “ripensamento” dell’amministrazione è destinato ad incidere, in misura più o meno significativa, sull’attività imprenditoriale e sul livello di rischio che vi si accompagna.
Dal punto di vista dell’inquadramento giuridico, il fenomeno descritto trova il suo fondamento nel potere di revoca, che presuppone una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico. Tale potere va distinto dall’annullamento degli atti di gara per ragioni di legittimità, cioè per la ritenuta non conformità degli stessi alle regole che governano l’azione amministrativa.
Il ricorso al potere di revoca pone delicate questioni collegate alla necessità di contemperare due diverse esigenze. Da un lato il riconoscimento del potere dell’ente appaltante di ritornare sulle proprie originarie determinazioni, affinché l’azione amministrativa sia sempre coerente rispetto alla finalità di assicurare il miglior perseguimento dell’interesse pubblico, che ha natura dinamica e quindi presuppone la possibilità di modificare le decisioni precedentemente assunte. Dall’altro la tutela dell’affidamento dei privati alla stabilità degli atti amministrativi adottati, sulla cui base essi – come detto poco sopra – hanno assunto le proprie decisioni che hanno spesso anche riflessi di natura economica. Proprio sotto quest’ultimo profilo, si pone il tema del ristoro economico cui hanno diritto i privati nel caso di esercizio da parte dell’ente appaltante del potere di revoca degli atti di gara.
Il potere di revoca. Il potere di revoca trova il suo riconoscimento normativo, in termini generali, nell’articolo 21-quinques della legge 241/1990. Tale disposizione contempla tale potere in relazione alla sussistenza di tre diversi presupposti, tra loro alternativi:
a) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
b) mutamento della situazione di fatto;
c) nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi).
Il legislatore ha accolto quindi una nozione molto ampia di revoca, specie con riferimento alla terza ipotesi, che configura la possibilità di esercitarlo non in relazione al mutamento di situazioni di fatto, ma esclusivamente in considerazione di una diversa valutazione della medesima situazione originaria.
Essendo esercitabile in relazione a tutti gli atti amministrativi, il potere di revoca trova spazio anche con riferimento agli atti procedimentali delle gare finalizzate all’affidamento di contratti pubblici. Sotto questo profilo, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l’ente appaltante, anche dopo l’avvio della procedura di gara, conserva il potere di revocare i relativi atti per motivate esigenze di pubblico interesse che rendano evidente l’inutilità o anche l’inopportunità della prosecuzione della gara. Peraltro, proprio con riferimento al c.d. jus poenitendi, la stessa giurisprudenza prevalente ha ritenuto che esso trovi un limite nell’esigenza di salvaguardare le situazioni consolidate di vantaggio che i privati hanno conseguito in virtù del provvedimento originario che si intenderebbe revocare. Di conseguenza, la revoca è considerata legittima solo se si basa sulla necessità di assicurare il soddisfacimento di un interesse di carattere generale prevalente sugli interessi individuali del privato, fermo restando che di tale situazione l’ente pubblico deve fornire adeguata motivazione, anche al fine di permettere il controllo di legittimità in sede giurisdizionale (vedi, per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 24 settembre 2003, n. 5444).
Fermo restando i richiamati limiti, il dato rielevante è che, nel ricorso dei presupposti – comunque molto ampi – indicati dal legislatore, il potere di revoca può essere legittimamente esercitato dall’amministrazione, che può quindi procedere in qualunque momento al ritiro degli atti di gara in precedenza emanati.
Il ristoro economico del privato: l’indennizzo. Lo stesso articolo 21-quinques, al comma 2, prevede che, nel caso in cui la revoca comporti pregiudizi in danno ai soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere all’indennizzo. In sostanza il legislatore ha fatto ricorso al meccanismo indennitario per offrire una qualche forma di tutela al privato che vede pregiudicati i suoi interessi dall’esercizio del potere di revoca, ancorché legittimo.
Questa previsione, applicata alla revoca degli atti di una gara ad evidenza pubblica, comporta quindi che i concorrenti possano vantare, almeno in astratto, il diritto all’indennizzo. Va peraltro precisato che il riconoscimento di tale diritto è collegato alla dimostrazione di avere subito un pregiudizio dalla revoca stessa, circostanza che va valutata alla luce di una serie di elementi quali, ad esempio, il tempo trascorso tra l’indizione della gara e l’esercizio del potere di revoca, la fase della procedura in cui tale revoca interviene, etc.
In ogni caso, l’indennizzo, per sua natura, può essere parametrato al solo danno emergente che, in relazione alle procedure ad evidenza pubblica, va sostanzialmente identificato esclusivamente con le spese sostenute dal concorrente per la partecipazione alla gara. È quindi evidente che, anche qualora siano riscontrati i presupposti per la sua corresponsione, l’indennizzo potrà comunque coprire solo una parte limitata della lesione patrimoniale subita dal concorrente a seguito della revoca degli atti di gara.
La responsabilità precontrattuale dell’amministrazione. Accanto all’indennizzo, il ristoro economico del privato può essere costituito anche da una somma da riconoscere a titolo di risarcimento del danno nel caso in cui sia provata la responsabilità precontrattuale dell’ente appaltante. La circostanza che la revoca degli atti di gara sia legittima – nel senso che viene adottata nel rispetto dei presupposti e dei vincoli indicati dal legislatore – non esclude infatti che possa comunque sussistere una responsabilità precontrattuale dell’ente committente.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ciò avviene in primo luogo quando dall’esercizio del potere di revoca – ancorché legittimo – viene leso l’affidamento suscitato nel privato dall’adozione degli atti della procedura ad evidenza pubblica successivamente rimossi (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n. 6; Sez. VI, 5 settembre 2011, n. 5002;Sez. V, 8 ottobre 2008, n. 4947). Tale affidamento riguarda la possibilità di divenire aggiudicatario, e assume una pregnanza ancora più significativa nel caso in cui la revoca riguardi un’aggiudicazione già intervenuta, che fa venire meno un titolo su cui il privato confidava ai fini di addivenire alla stipula del contratto.
Questa lesione, tuttavia, deve conseguire a un comportamento dell’ente appaltante che possa ritenersi in violazione dei principi di correttezza e buona fede e configuri quindi una responsabilità precontrattuale ex articolo 1337 codice civile. Nell’ambito dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, l’osservanza di tali principi si sostanzia essenzialmente nell’obbligo di fornire al partecipante alla gara, in modo completo e tempestivo, tutte le informazioni relative ad eventi o alla rinnovata valutazione dell’interesse pubblico che possano far ipotizzare la revoca dei relativi atti. Ciò al fine di salvaguardare la sua posizione e impedire che si possa consolidare un ragionevole e incolpevole affidamento sulla conclusione della procedura di gara, che deve ritenersi tanto più radicato quanto più tale procedura è in stato avanzato (Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2013, n. 339; Sez. V, 14 settembre 2012, n. 4894; Sez. VI, 2 settembre 2011, n. 4921).
L’applicazione pratica di tali principi ha dato luogo a una casistica abbastanza variegata delle ipotesi in cui è possibile configurare una responsabilità precontrattuale dell’amministrazione. A questo proposito, può essere utile una panoramica su alcune delle fattispecie più significative in cui è stata ritenuta la sussistenza di tale tipo di responsabilità.
Un’ipotesi è quella in cui gli atti di gara siano ritirati – essendo peraltro già intervenuta l’aggiudicazione – per carenza delle relative risorse finanziarie. Secondo il giudice amministrativo, ciò denota infatti la mancanza di qualunque vigilanza e coordinamento da parte dell’ente appaltante sugli impegni economici assunti all’atto dell’indizione della gara (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 5 settembre 2005, n. 6). Allo stesso modo, risulta contrario ai principi di correttezza e buona fede il comportamento dell’ente appaltante che, dopo aver indetto una gara, dopo ben nove mesi dalla pubblicazione del bando e quando è già in corso la valutazione delle offerte tecniche, procede alla revoca dei relativi atti per ragioni di convenienza economica e di sostenibilità dei costi. Il decorso di un tempo così lungo costituisce infatti già di per sé sintomo di negligenza e cattiva amministrazione, potendo comportare che le condizioni tecnico – economiche sulla base delle quali la gara era stata indetta non rispondano più alle esigenze dell’amministrazione (Tar Puglia, Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1552). Ancora, la nomina di una commissione di gara operata in evidente contrasto con le norme di legge configura una responsabilità precontrattuale in capo all’ente appaltante, comportando per il concorrente un dispendio di energie e di costi in relazione a una procedura che non è andata a buon fine per il comportamento palesemente negligente dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2011, n. 1628). Infine, è stato ritenuto fonte di responsabilità precontrattuale il comportamento dell’amministrazione che abbia improvvisamente e immotivatamente interrotto le trattative con l’impresa finalizzate alla stipula del contratto che chiude la prima fase della procedura di project financing. Deve infatti ritenersi contraria ai principi di correttezza e buona fede l’omissione di qualunque spiegazione all’impresa interessata sulle ragioni dell’improvvisa interruzione delle trattative avvenuta in un’avanzata fase della procedura, tanto più se tale procedura risulta particolarmente complessa e impegnativa come nel caso del project financing (Cons. Stato, Sez. VI, 12 luglio 2011, n. 4196).
L’entità del risarcimento. Una volta constatato che la revoca degli atti gara comporta una responsabilità precontrattuale dell’ente appaltante, secondo i principi generali grava su quest’ultimo un obbligo risarcitorio. Si tratta allora di stabilire in che termini si configuri tale obbligo e quindi quale sia la misura del risarcimento da riconoscere al privato.
Su questo aspetto la giurisprudenza appare consolidata. La responsabilità precontrattuale, infatti, per sua natura comporta la risarcibilità del c.d. interesse contrattuale negativo, coincidente con l’interesse a non avviare o proseguire trattative inutili. In termini concettuali, tale interesse si compone di due elementi: il danno emergente e i lucro cessante.
Nell’ambito delle procedure di gara, il danno emergente è costituito dalle spese di partecipazione alle stesse sostenute dall’impresa. Tali spese, infatti, mentre restano normalmente a carico dei partecipanti sia in caso di aggiudicazione che di non aggiudicazione, devono invece essere oggetto di risarcimento nell’ipotesi in cui il regolare svolgimento della procedura di gara sia stato impedito da un comportamento non corretto dell’ente appaltante. Il lucro cessante è invece rappresentato dalla c.d. perdita di chance, cioè dal non aver potuto l’impresa usufruire di altre occasioni contrattuali con le relative opportunità di guadagno.
L’impresa che chiede il risarcimento deve provare sia il danno emergente che il lucro cessante. Peraltro, mentre è relativamente agevole fornire la dimostrazione dell’entità delle spese sopportate per la partecipazione alla gara, più complesso è il discorso con riferimento al lucro cessante. Ed in relazione a tale complessità, spesso le pronunce del giudice amministrativo hanno scelto la strada della liquidazione in via equitativa di tale elemento di danno.
È invece da escludere che possa essere oggetto di risarcimento l’utile che l’impresa avrebbe conseguito a seguito dell’esecuzione del contratto che non è stato stipulato. Il risarcimento di tale componente di danno, infatti, non appartiene all’ambito della responsabilità precontrattuale, potendo conseguire solo in relazione alla sussistenza di una responsabilità per fatto illecito.
Va comunque sottolineato che, sia pure con la limitazione da ultimo evidenziata, la misura del risarcimento del danno conseguente alla responsabilità precontrattuale dell’ente appaltante risulta superiore al semplice indennizzo previsto dall’articolo 21-quinquies della legge 241/90. Dal che consegue l’evidente interesse del concorrente che si assume leso dall’intervenuto provvedimento di revoca di vedere riconosciuto dal giudice che l’azione dell’amministrazione ha violato, sotto i profili sopra indicati, i canoni della correttezza e buona fede.
Fonte: Edilizia e Territorio
