Il Decreto sull’efficienza energetica è legge. Previsti anche bonus volumetrici

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE, che detta misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e stanzia 800 milioni di euro.
Tuttavia, nel testo pubblicato in Gazzetta mancano gli Allegati, parti integranti del decreto. Si attende una rettifica.

Ecco alcuni dei punti salienti.

Riqualificazione 

L’ENEA predisporrà ogni 3 anni una proposta per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, anche per aumentare il numero di Edifici a Energia Quasi Zero di cui al D.Lgs. 192/2005.

Immobili pubblici

Entro il 2020 si dovrà procedere alla riqualificazione energetica di almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata degli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale.
L’obbligo vale per gli edifici superiori a 500 m² e dal 9 luglio 2015 per quelli superiori a 250 m².
Sono esclusi alcuni immobili vincolati, gli immobili destinati alla difesa e i luoghi di culto.

Diagnosi energetiche

Le grandi aziende e le imprese ‘energivore’, dal 5 dicembre 2015 saranno tenute a eseguire diagnosi energetiche periodiche, per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia.

Linee guida 

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. saranno emanate le linee guida ministeriali per semplificare e armonizzare le procedure autorizzative per l’installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.

Bonus volumetrici

Per gli immobili di nuova costruzione che raggiungano una riduzione minima del 20% dell’indice di prestazione energetica, lo spessore di murature e solai, eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.
I bonus volumetrici valgono come deroga alle distanze minime e si applicano, in misura differente, agli edifici esistenti sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica.

Fumi di scarico delle caldaie

Previste novità in materia di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici, con l’aumento dei casi in cui è possibile scaricare a parete.

Fonte: Biblus-net
Efficienza Energetica D Lgs 102-2014