Detrazioni fiscali per interventi su serramenti, caldaie e isolamento delle pareti: Schemi di procedure
Il 3 gennaio 2013 è entrato in vigore il Decreto 28 dicembre 2012 contenente le modalità per “l’incentivazione di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”.
In particolare, sono disponibili 900 milioni di euro di incentivi che saranno erogati ad enti pubblici, aziende, condomini e privati che realizzeranno interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica su edifici esistenti, come ad esempio:
- isolamento termico pareti
- sostituzione finestre
- installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento
- installazione caldaie a condensazione
- installazione di pannelli solari termici
- installazione di pompe di calore
- installazione caldaie a biomassa
L’incentivo è erogato in 2 o 5 anni, in funzione della tipologia di intervento.
In allegato a questo articolo, oltre al Decreto, proponiamo ai nostri lettori le tavole sinottiche con gli interventi ammessi ad incentivazione e la sintesi del Decreto.
Conto Termico: nuove regole applicative per ottenere gli incentivi
Il Conto Termico è stato istituito con il Decreto 28 dicembre 2012 che definisce le modalità per “l’incentivazione di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” (V. articolo “Conto Termico: arrivano incentivi fino al 40% su solare termico, caldaie e infissi!“).
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha aggiornato le “Regole Applicative del D.M. 28 dicembre 2012” relative al Conto Termico.
L’aggiornamento riguarda:
- il contratto tra Soggetto Responsabile e GSE, in conformità al contratto tipo previsto dalla Deliberazione AEEG 25 luglio 2013 338/2013/R/efr
- la documentazione contabile attestante i costi sostenuti ai fini dell’ammissione agli incentivi
- il contratto di rendimento energetico che l’Amministrazione Pubblica deve sottoscrivere
- il contratto di prestazione/servizio energetico che il soggetto privato -che intenda avvalersi di una ESCO- deve sottoscrivere
Vengono inoltre inseriti/aggionati i seguenti allegati:
- Allegato 3 – “Fac-simile richiesta concessione degli incentivi (accesso diretto)”
- Allegato 10 – “Fac-simile contratto”
- Allegato 11 – “Modello autorizzazione del proprietario (accesso diretto)”
- Allegato 12 – “Sintesi della documentazione per la richiesta dell’incentivo (accesso diretto)”
- Allegato 13 – “Modello dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del contratto di servizio energia o di servizio energia Plus/contratto di rendimento energetico (EPC) e delle spese sostenute (accesso diretto/a preventivo)”
- Allegato 14 – “Modello di dichiarazione delle spese sostenute in presenza di una convenzione servizio energia con Consip o con centrale di acquisti regionale (accesso a preventivo)”
- Allegato 15 – “Modello di asseverazione dell’intervento”
Nullo il parere della Soprintendenza se arriva fuori tempo massimo!
Se il parere negativo da parte della Soprintendenza arriva oltre i 45 giorni massimi fissati dal Decreto Legislativo 42/2004 (Codice del Paesaggio e dei Beni Culturali), il diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è illegittimo.
Così si è pronunciato il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto con la Sentenza del 14 novembre 2013, n. 1295.
In particolare, i giudici si sono pronunciati in merito al diniego dell’autorizzazione paesaggistica a procedere alla costruzione di alcuni fabbricati in area vincolata, alla luce del parere negativo reso da parte della Soprintendenza fuori il tempo limite previsto.
A tal riguardo la sentenza stabilisce che il parere negativo, anche se motivato, è nullo se arriva fuori tempo massimo.
Una nuova “bastonata” giudiziaria ricevuta dalle Soprintendenze in merito al rilascio di pareri per autorizzazioni paesaggistiche (v. articolo “Autorizzazione paesaggistica, il diniego deve essere sempre motivato”).
Ordine Ingegneri di Verona: la guida per realizzare immobili rispondenti alle norme tecniche e legislative
L’Ordine degli Ingegneri di Verona ha pubblicato una pratica guida utile sia a professionisti ed imprese ma anche ai cittadini per la progettazione, realizzazione e acquisto di immobili conformi alle norme.
Il vademecum definisce tutto quanto concorre ad avere come risultato un progetto certificato: dalla fase progettuale a quella esecutiva, dalla documentazione necessaria e obbligatoria alle figure professionali che intervengono.
Vengono illustrate in maniera schematica
- autorizzazioni, progetti e ruoli (dal certificato di agibilità, alla dichiarazione di conformità, al certificato di collaudo)
- caratteristiche delle strutture
- tipologie di impianti termici e elettrici
- requisiti acustici
- requisiti antincendio
- procedure e norme di sicurezza in edilizia
Nel documento, inoltre, sono analizzati gli elementi che l’acquirente deve approfondire sotto il profilo della sicurezza e del risparmio energetico (ad esempio: la constatazione di avere impianti a norma con le disposizioni di legge relative alla sicurezza antincendio, la realizzazione dell’involucro edilizio nell’ottica dell’efficienza energetica, etc.) per conoscere la qualità dell’immobile che sta per acquistare e le spese che dovrà sostenere per la gestione energetica.
Residui del lavaggio delle betoniere: rifiuti o sottoprodotti?
I fanghi di cemento derivanti dal lavaggio delle betoniere vanno considerati come rifiuti e non sottoprodotti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 42338 del 15 ottobre 2013.
La Corte di Cassazione, in particolare, rigetta il ricorso presentato da un’impresa, colpevole di aver trasportato con autocarro i rifiuti speciali, breccia e sabbione di cemento, non considerandoli come rifiuti.
Secondo i giudici, il ricorso risulta infondato in quanto i residui, per poter essere considerati come sottoprodotto, dovrebbero essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento (come la pulitura per eliminare i residui di cemento) e dovrebbero essere sostanze originate da un processo produttivo.
Pertanto, in riferimento ai requisiti fissati dal Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), i residui derivanti dal lavaggio delle betoniere (breccia e sabbione di cemento) vanno trattati come rifiuti speciali.
Attestato di Prestazione Energetica (APE): registrazione ed imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al rapporto tra l’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di locazione, di vendita e donazione e l’obbligo di registrazione dell’atto stesso.
Con la Risoluzione 83/E del 22 novembre 2013 l’Agenzia precisa che l’APE non rientra tra gli atti per i quali vige l’obbligo della registrazione.
In particolare, è stato chiarito che:
- in sede di registrazione del contratto di locazione non è obbligatorio produrre l’ attestato di prestazione energetica poiché l’obbligo di allegazione dell’attestato al contratto concluso incide sulla validità dell’atto ma non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto;
- se in sede di registrazione viene prodotto l’APE, l’Ufficio dell’Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell’attestato allegato e non verrà applicata l’imposta di registro sull’APE allegato;
- in caso di registrazione telematica del contratto di locazione (la cui procedura al momento non permette di produrre allegati al contratto), l’APE può essere presentato in forma cartacea, insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall’utente: anche in questo caso non è prevista l’applicazione dell’imposta di registro;
- se in data successiva alla registrazione del contratto di locazione viene prodotto volontariamente l’attestato di prestazione energetica per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione) deve essere applicata l’imposta fissa di registro nella misura di 168 €, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione accede;
- l’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo;
- nel caso in cui venga allegata al contratto di locazione copia dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l’imposta di bollo, nella misura di 16 € per ogni foglio.
Fonte: Biblus-net
Gru su autocarro: scheda di sicurezza e check-list
La gru caricatrici, di solito montate su autocarro, sono largamente impiegate in edilizia.
Esse sono dotate di impianto idraulico, comprendente una colonna rotante su una base e un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna stessa.
Anche questa settimana proponiamo un manuale del CTP di Torino, “Gru su autocarro”, che ha lo scopo di far conoscere alle imprese utilizzatrici dei mezzi, i principali adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza antinfortunistica, secondo le indicazioni della UNI EN 12999:2005.
Le informazioni contenute nella guida riguardano:
- gli elementi costituenti le gru su autocarro (base, colonna, gruppo bracci, stabilizzatori, impianto idraulico)
- i dispositivi di sicurezza (fissaggio durante il trasporto, limitatori di carico e di movimento, limitatori di prestazione, valvola di massima generale, coppiglie e fermagli di sicurezza, dispositivi di sicurezza degli stabilizzatori, segnalatore acustico, dispositivo di arresto di emergenza, dispositivo di discesa, targhe delle istruzioni e delle avvertenze)
- i dispositivi di comando e di controllo (posto di manovra, simboli dei comandi, disposizione dei comandi, comando a distanza)
- i fattori di rischio
- le istruzioni per l’installazione
- gli adempimenti normativi (documentazione, controlli e verifiche, attività di formazione, informazione e addestramento)
- i riferimenti normativi
È disponibile anche la check-list con i divieti per l’uso e le istruzioni di utilizzo.
CNR: la guida per la valutazione della sicurezza sismica degli edifici esistenti
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008) stabiliscono i metodi per la verifica sismica delle costruzioni esistenti. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), a supporto della normativa tecnica in vigore, propone uno studio contenente una serie di procedure di valutazione dell’affidabilità sismica delle costruzioni in muratura e cemento armato esistenti.
Il documento si compone di:
- un capitolo generale, contenente gli aspetti della procedura di verifica comuni alle diverse tipologie costruttive, ed in particolare le costruzioni in muratura e quelle in cemento armato
- due capitoli che forniscono gli elementi specifici relativi alle costruzioni in muratura e in cemento armato
- un’appendice con commenti ed esempi applicativi su un edificio in muratura e un edificio in cemento armato
La guida risulta molto interessante per chiunque si occupi di calcolo strutturale e verifica delle strutture esistenti.
Fonte: Biblus-net
Via libera agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
Il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ha emanato il Decreto Ministeriale 906/2013 con il quale vengono assegnati i 150 milioni di euro previsti dal Decreto del Fare da destinare alla messa in sicurezza e all’adeguamento antisismico degli edifici scolastici, con particolare attenzione a quelli con presenza di amianto.
Via libera, dunque, a 692 interventi, di cui circa il 29% esclusivamente per la bonifica delle strutture dall’amianto.
L’importo complessivo dei 150 milioni di euro è ripartito a livello regionale con successiva assegnazione agli enti locali aventi titolo.
Il Decreto specifica che gli enti locali beneficiari dei finanziamenti avvieranno le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, che andranno aggiudicati entro il prossimo 28 febbraio 2014, pena la revoca delle risorse stanziate e la loro assegnazione agli interventi che seguono nell’ordine della graduatoria.
CPE di Bolzano: Libretto di benvenuto in cantiere
Il Comitato Paritetico Edile di Bolzano ha realizzato un utile opuscolo per datori di lavoro e lavoratori in merito alla formazione e sicurezza nei cantieri edili.
La pubblicazione, in forma di fumetto, individua le indicazioni da tener sempre presente per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.
In particolare:
- rispettare le disposizioni e le istruzioni fornite dall’azienda
- utilizzare correttamente macchine ed attrezzature
- predisporre i dispositivi di protezione individuale e collettiva
- formazione ed informazione dei lavoratori
- nominare gli addetti al primo soccorso e all’antincendio
SUVA: 10 regole salvavita da rispettare nella realizzazione di costruzioni in legno
Osservare poche e semplici regole durante lo svolgimento dei lavori sui cantieri può preservare la salute dei lavoratori.
Nell’opuscolo del SUVA, l’ente previdenziale svizzero, vengono fornite le indicazioni per lavoratori e datori di lavoro da seguire al fine di prevenire infortuni durante la realizzazione di costruzioni in legno e non solo.
Di seguito le 10 regole per l’incolumità dei lavoratori:
- mettere in sicurezza le aperture nel vuoto (a partire da un’altezza di 2 metri)
- mettere in sicurezza le aperture nel pavimento
- eseguire i lavori solo se c’è il ponteggio per facciate (a partire da un’altezza di 3 metri)
- adottare adeguate misure di protezione anticaduta (a partire da un’altezza di 3 metri)
- realizzare ed utilizzare solo accessi sicuri
- far utilizzare le gru solo a lavoratori addestrati
- maneggiare con sicurezza gli elementi prefabbricati
- utilizzare solo le attrezzature idonee
- adottare adeguate misure di protezione in presenza di amianto
- utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale
AVCP: Linee guida per una corretta programmazione, progettazione ed esecuzione dei contratti pubblici
Le fasi di programmazione e progettazione dei contratti pubblici sono fondamentali per un esito positivo dell’esecuzione dell’appalto stesso.
L’AVCP, con la Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013, ha emanato apposite Linee guida volte a fornire indicazioni su un’adeguata gestione della procedura di gara, al fine di individuare la migliore offerta e il soggetto più idoneo.
In particolare, la guida tratta i seguenti argomenti:
- la programmazione del contratto, il suo contenuto e l’iter procedurale
- la progettazione, i contenuti, i soggetti incaricati, le garanzie e verifiche da effettuare
- l’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento e il direttore dell’esecuzione,
- la corretta esecuzione della prestazione e le penali previste
- l’immodificabilità del contratto e le varianti.
Il documento tiene conto di varie osservazioni pervenute da operatori del settore grazie alla fase di consultazione pubblica on-line appena conclusa.
