Modifica al Testo Unico sulla Sicurezza sui termini per la verifica periodica delle attrezzature
La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione del dl 31 agosto 2013 n. 101 (“Spendig review bis”) ha effettuato una precisazione in materia di verifica delle attrezzature di lavoro, correggendo quanto aveva previsto il “Decreto del Fare” (D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013).
In particolare, il Decreto del Fare prevedeva che il datore di lavoro sottoponesse le attrezzature di lavoro (previste dall’Allegato VII del D.Lgs 81/2008) a verifiche periodiche con le seguenti tempistiche:
- 45 giorni i termini per la prima verifica (precedentemente erano 30);
- 30 giorni per le verifiche successive (termine invariato).
I termini per la prima verifica si computavano a partire dal giorno della messa in servizio.
La Legge n. 215/2013, modificando il testo dell’art. 71, comma 11, che regola la materia, precisa che i 45 giorni previsti per la prima verifica si computano invece a partire dal giorno della richiesta.
Fonte: Biblus-net