Chiarimenti su procedure standardizzate, DVR, formazione addetti, visita medica, sigarette elettroniche e altro

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro (di cui all’art. 12 del Decreto 81/2008) ha reso disponibili sul proprio sito le risposte ad interessanti quesiti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate

Il datore di lavoro di un’impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate solo se l’utilizzo di agenti chimici o biologici espone i lavoratori ad un “rischio basso ed irrilevante per la salute”, in base ai risultati della valutazione dei rischi.

Visita medica preventiva 

Il datore di lavoro che assume lo stesso lavoratore esposto al medesimo rischio non è obbligato a far ripetere la visita medica preventiva o periodica (prevista dall’art. 41 del D. Lgs. n.81/08) nel corso di validità della visita o comunque per un periodo inferiore ad un anno.

Formazione addetti emergenza

Gli ingegneri abilitati ai sensi Legge 818/1984 possono svolgere corsi antincendio e rilasciare i relativi attestati di frequenza.

 Obbligatorietà del D.V.R. nelle strutture penitenziarie 

Il datore di lavoro in relazione alle strutture e ai servizi penitenziari è obbligato a tenere conto nell’elaborazione del D.V.R. delle particolari esigenze proprie del settore (prevenzione di fughe, sabotaggi, aggressioni). Per la sicurezza relativa alle superfici vetrate è necessario fare riferimento a quanto stabilito dall’allegato IV, punto 13.6 del D. Lgs. n.81/08; in merito alla predisposizione di spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale della struttura, si deve applicare integralmente l’allegato IV, punto 1.12 del D. Lgs. n.81/08.

Lavoro a domicilio

Il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata formazione anche nell’ambito del lavoro a domicilio, nel rispetto dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Non è tenuto, invece, a fornire la formazione specifica per il primo soccorso e l’antincendio. Infatti, ai sensi dell’art.62 del D. Lgs. n.81/08, il domicilio non è considerato luogo di lavoro.

Valutazione rischi sigarette elettroniche

Le sigarette elettroniche, in quanto non contenenti tabacco, non sono soggette al divieto di fumo previsto dal nostro ordinamento. Tuttavia il datore di lavoro può vietarne l’utilizzo; qualora ciò non avvenisse è obbligatoria la valutazione dei rischi a cui i lavoratori potrebbero essere esposti.

Fonte: Biblus-net

Interpelli sicurezza ottobre 2013