Residui del lavaggio delle betoniere: rifiuti o sottoprodotti?

I fanghi di cemento derivanti dal lavaggio delle betoniere vanno considerati come rifiuti e non sottoprodotti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 42338 del 15 ottobre 2013.

La Corte di Cassazione, in particolare, rigetta il ricorso presentato da un’impresa, colpevole di aver trasportato con autocarro i rifiuti speciali, breccia e sabbione di cemento, non considerandoli come rifiuti.

Secondo i giudici, il ricorso risulta infondato in quanto i residui, per poter essere considerati come sottoprodotto, dovrebbero essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento (come la pulitura per eliminare i residui di cemento) e dovrebbero essere sostanze originate da un processo produttivo.

Pertanto, in riferimento ai requisiti fissati dal Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), i residui derivanti dal lavaggio delle betoniere (breccia e sabbione di cemento) vanno trattati come rifiuti speciali.

 Fonte: Biblus-net

Cassazione 42338 15 ottobre 2013