DVR con Procedure standardizzate: ecco le FAQ del Ministero del Lavoro

Dal primo giugno 2013 per le piccole aziende non è più possibile autocertificare la valutazione dei rischi ed è diventato obbligatorio redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le Procedure Standardizzate in materia di sicurezza sul lavoro.
Diversi tecnici pongono quesiti sul corretto utilizzo delle procedure standardizzate e le relative questioni da affrontare.

Il Ministero del Lavoro, attraverso apposite FAQ (Frequently Asked Question), ha cercato di fornire una risposta alle numerose richieste di chiarimento pervenutegli da parte di datori di lavoro, consulenti e lavoratori riguardo al DVR, l’uso e la compilazione attraverso le Procedure Standardizzate.

Nella Faq sono presenti domande interessanti, tipo:

  • Sul documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate va apposta la data certa?
  • È sanzionata la mancanza della data certa sul documento di valutazione del rischio?
  • I riferimenti legislativi riportati nella colonna 5 sono esaustivi?
  • L’elenco pericoli è esaustivo?
  • A chi deve essere inviato il documento di valutazione dei rischi?
  • Perché il modulo richiede di indicare per ogni pericolo se lo stesso è presente o non presente (colonne 3 e 4)? Non sarebbe sufficiente chiedere solo se il pericolo è presente?
  • È necessario indicare misure di miglioramento per ogni rischio?

In allegato riportiamo le risposte del Ministero.

Fonte biblus-net

Le FAQ del Ministero


Testo Unico Sicurezza

In Italia la salute e la sicurezza sul lavoro sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, anche noto come Testo Unico in materia di salute e Sicurezza sul lavoro (TUS), entrato in vigore il 15 maggio 2008.
Il TUS ha subito varie modifiche ed integrazioni nel corso del tempo, attraverso correttivi (v. Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106) e successivi ulteriori decreti.


Concluse le elezioni all’Ordine Ingegneri di Roma

Si comunica che in data 6 marzo 2013 il Presidente del seggio elettorale, Dott. Ing. Antonello Irace, ha proclamato gli eletti componenti del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in carica per il quadriennio 2013 – 2017, che sarà così composto:

SEZIONE A
Dott. Ing. Carla CAPPIELLO
Dott. Ing. Manuel CASALBONI
Dott. Ing. Alessandro CAFFARELLI
Dott. Ing. Giuseppe CARLUCCIO
Dott. Ing. Filippo CASCONE
Dott. Ing. Lucia COTICONI
Dott. Ing. Carlo FASCINELLI
Dott. Ing. Francesco FULVI
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI
Dott. Ing. Stefano GIOVENALI
Dott. Ing. Maurizio LUCCHINI
Dott. Ing. Francesco MARINUZZI
Dott. Ing. Lorenzo QUARESIMA
Dott. Ing. Tullio RUSSO

SEZIONE B
Dott. Ing. Giorgio MANCURTI

Nella seduta di insediamento del 6 marzo 2013, il neo Consiglio eletto ha nominato:

Presidente – Dott. Ing. Carla CAPPIELLO
Vice Presidente – Dott. Ing. Manuel CASALBONI
Segretario – Dott. Ing. Filippo CASCONE
Tesoriere – Dott. Ing. Lucia COTICONI

Gli Ingg. Giuseppe Capobianco, Stefano Crivelli e Carlo Vitali hanno inviato  telegramma di congratulazioni alla neo eletta Presidente Ing. Carla Cappiello.

 


Il nostro contributo alla evoluzione del Testo Unico sulla Sicurezza (81/08)

La Bonifica da Ordigni Bellici, un Costo della Sicurezza!
Operando nel settore specifico della Sicurezza dei Lavoratori, sono ormai anni che ci troviamo a discutere, con Committenti di grandi OO.PP., tentando in ogni modo di convincerli che la bonifica da residuati bellici afferisca esclusivamente alla sfera della Sicurezza. Ciò, però, senza, ottenere risultati concreti, senza vedere modificati i Capitolati Speciali d’Appalto in tal senso e, conseguentemente, anche la prescritta stima dei costi della sicurezza.

Nulla da fare, l’economia l’ha sempre avuta vinta sulla Sicurezza!

Lo scorso anno ci siamo rivolti alla “Commissione Interpello” istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Tutela e delle Condizioni di Lavoro, ponendo loro il quesito che riportiamo a seguire. Tale quesito non è stato, però, preso ufficialmente in considerazione in virtù dell’art.12 del T.U.S. che dichiara la Commissione competente esclusivamente per quesiti proposti da “Organismi associativi a rilevanza nazionale etc…”.

Abbiamo, però, ricevuto promessa che l’argomento sarebbe stato comunque trattato poiché ritenuto di elevata rilevanza sociale.

Fieri di aver sollevato il problema, abbiamo finalmente avuto la risposta.

Questa è contenuta nella Legge n.177/2012 che norma in materia e che ci da ragione!!!

QUESITO – BONIFICA DA RESIDUATI BELLICI

Premesso che:

1) l’allegato XV all’art.1.1 “Definizioni e termini di efficacia”, lettera e) riporta, si cita testualmente: “misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute”;

2) alla successiva lettera f) “prescrizioni operative”: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell’opera da realizzare;

3) il successivo articolo 4.1. , nel riportare le voci di costo che devono necessariamente esser valutate al fine della conseguente “stima” riporta:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

4) nel caso di lavori stradali e/o marittimi, nei Capitolati Speciali d’Appalto le Stazioni Appaltanti riportano, tra gli oneri diversi a carico dell’Appaltatore, sempre la seguente dicitura: “L’Appaltatore è obbligato a procedere, a propria cura e spese, prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all’uopo autorizzata dalle competenti Autorità, alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell’intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall’Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l’incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Resta altresì specificato che i tempi occorrenti per l’istruzione della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione e  per l’esecuzione della bonifica sono compresi nel tempo complessivo di esecuzione dell’opera e che ogni eventuale ritardo, anche da parte delle Autorità Militari, resterà ad esclusivo carico dell’Appaltatore che, pertanto, no potrà avanzare alcuna richiesta di maggiori oneri e danni in quanto delegata sia alla istruzione che alla gestione della pratica amministrativa. Pertanto l’Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la scrivente Committente …. Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali offerti dall’Appaltatore…”

5) la prescrizione di tale operazione preventiva risulta essere previsione di P.S.C. (se non lo fosse questo sarebbe tacciabile di “carenza manifesta”)

Considerato che:

  1. le operazioni di bonifica da residuati bellici, come sopra definiti, non costituiscono affatto momento di “produzione”, giacché anche per stessa definizione degli “oneri diversi a carico dell’Appaltatore” rappresentano, invece, un momento di messa in campo di misure preventive e protettive, di mezzi e servizi di protezione collettiva, atte a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo ed a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute”;
  2. ritenendoli “compresi e compensati dai prezzi offerti”, cosa peraltro non corrispondente affatto alla realtà di che trattasi, sarebbero comunque stati oggetto del non ammissibile ribasso d’asta in quanto questi rientranti palesemente tra i Costi della sicurezza (da non confondere con gli oneri della sicurezza attribuibili, invece, a carico del Datore di Lavoro) e non corrisponderebbero, inoltre, il maggior aggravio di costi indebitamente posto a carico dell’Appaltatore per lo sfalsamento spazio/temporale

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la scrivente nel ritenere fermamente valida l’interpretazione che tale operazione rientri a pieno titolo sia tra le voci di cui al succitato punto 4.1 lettera b) “delle misure preventive e protettive” che nella successiva lettera d) “dei mezzi e servizi di protezione collettiva”  che, ancora, alla lettera e) delle procedure contenute nel PSC…”, chiede a Codesto Spettabile Ministero di fornire un qualificato chiarimento in merito.

Tale legge, che ad ogni buon fine si allega alla presente, obbliga il C.S.P. alla previsione, se necessaria, della preventiva esecuzione della B.O.B. e, per il combinato disposto di cui all’art.2.2.3 e art. 4.1 dell’All. XV al TUS, questi rientrano a pieno titolo obbligatoriamente tra i costi della sicurezza.

 Legge 177/2012