Testo Unico sulla Sicurezza: la rivalutazione delle ammende
Ai sensi dell’art. 306, comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), le ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie sono rivalutate ogni 5 anni in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal primo luglio 2013, nella misura del 9,6%.
Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione delle suddette sanzioni sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.
Per consentire il versamento delle suddette somme, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo: “GAET”, denominato “Maggiorazioni delle ammende previste per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro disposte dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76”.
In allegato la Risoluzione 15/E del 27 gennaio 2014 con tutte le indicazioni su come effettuare i versamenti.
Fonte: Biblus-net
Risoluzione Agenzia Entrate 15 2014