Bandi-Tipo per l’affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari

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Nota Illustrativa

 

Sommario

1.    Premessa.
2.    Il sistema di qualificazione.
3.    Le categorie di opere generali e specializzate.
4.    Il sistema di classificazione dei lavori secondo il D.P.R. 207/2010.
5.    Contenuto dei bandi in relazione all’oggetto dell’appalto e ai requisiti di partecipazione e di esecuzione dei lavori.
6.    Partecipazione in RTI, avvalimento e subappalto.
7.    Modelli e documentazione di gara.
7.1. Modelli relativi alla procedura aperta.
7.2. Modelli relativi alle procedure ristretta e negoziata.

 

1. Premessa

L’articolo 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice) stabilisce che «i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo».
In base a tale previsione, l’Autorità ha emanato la determinazione n.4 del 10 ottobre 2012, denominata “Bando-Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici” finalizzata a dare attuazione al combinato disposto degli artt. 46, comma 1-bis e 64, comma 4-bis del Codice, secondo cui le cause tassative di esclusione dalle gare devono essere indicate nei modelli approvati dall’Autorità. Questo primo bando-tipo costituisce, pertanto, il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara, quanto alla individuazione delle cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando, nei termini in esso specificati.
Con il presente atto si intende dare attuazione al disposto del citato art.64 con la pubblicazione degli schemi di bando-tipo per l’affidamento di lavori nei settori ordinari di importo superiore a 150.000 euro, per i quali è vigente il sistema di qualificazione. Gli schemi di bando si riferiscono ai lavori affidati mediante la procedura aperta e ristretta, individuate dall’art. 54, comma 2, del Codice, come ordinari sistemi di affidamento dei contratti pubblici. Sono, inoltre, compresi i modelli per la procedura negoziata senza bando di gara per gli appalti di lavori di importo compreso tra 150.000 euro ed 1.000.000 di euro.
Gli schemi di bando consistono in n.12 modelli di disciplinare di gara e lettera di invito, distinti in relazione alla procedura di gara e all’importo del contratto, in cui sono contenute le puntuali indicazioni sulla gestione della gara. I suddetti documenti, oltre a riprodurre le clausole relative alle cause tassative di esclusione come indicate in via generale nella determinazione n.4 del 10 ottobre 2012, disciplinano aspetti importanti dell’iter di affidamento quali la procedura di aggiudicazione, la qualificazione ai sensi del d.P.R. del 10 dicembre 2010, n.207 (d’ora in poi, “Regolamento) e le modalità di partecipazione alla gara e di presentazione delle offerte.
Gli schemi di bando sono accompagnati dalla presente nota illustrativa che indica le linee interpretative fondamentali per la partecipazione alle gare di lavori pubblici e indica le caratteristiche e le modalità di compilazione dei modelli, con particolare riguardo alle parti non derogabili da parte delle stazioni appaltanti, relative alle cause tassative di esclusione di cui all’art. 46, comma 1-bis del Codice.

2. Il sistema di qualificazione

Le norme in materia di predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento di lavori pubblici sono molteplici e contenute in più parti del Codice e del relativo Regolamento di attuazione.
Quest’ultimo, in particolare, per effetto del rinvio operato dall’art. 40 del Codice, detta la disciplina attuativa sulla qualificazione delle imprese per l’esecuzione dei lavori pubblici originariamente prevista dal d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Ai fini della partecipazione alle gare per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori della tipologia ed importo indicato nel bando, nonché a garantire la stazione appaltante in ordine all’affidabilità dell’impresa certificata. In tal senso, è inequivoco il disposto di cui al comma 4 dell’art. 60 del Regolamento, laddove stabilisce che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo”.
Alla luce di tale disciplina, come precisato dall’art. 61 del Regolamento, le attestazioni qualificano le imprese per categorie, a seconda della tipologia di lavoro od opera (opere generali e opere specializzate) e, nell’ambito delle suddette categorie, per classifiche, a seconda dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 61, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire lavori di quella tipologia, nei limiti di valore della propria classifica incrementata di un quinto. La medesima disposizione si applica nei confronti delle imprese raggruppate o consorziate a condizione che ciascuna impresa raggruppata o consorziata sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2, del Regolamento. Nel caso di associazioni di tipo verticale o misto, la condizione di qualificazione per un quinto dell’importo complessivo dell’appalto va riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili.
Unica eccezione, come previsto dal comma 61, comma 6, del Regolamento, riguarda gli appalti di importo superiore ad euro 20.658.000, per i quali, le stazioni appaltanti devono richiedere ai concorrenti di produrre, oltre alla certificazione di qualità relativa alla categoria VIII, anche idonea documentazione dalla quale risulti che nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando hanno realizzato una cifra di affari pari ad almeno 2,5 volte l’importo a base di gara.

3. Le categorie di opere generali e specializzate

Il sistema di qualificazione è articolato in rapporto alle tipologie ed all’importo dei lavori secondo la classificazione di cui alla tabella “A” allegata al Regolamento.
L’individuazione delle categorie di lavoro da inserire nei bandi di gara rientra nell’attività del progettista (art. 108 del Regolamento) e consiste nell’abbinamento dell’insieme delle lavorazioni previste nel progetto e del relativo importo, alle categorie di cui all’allegato A del Regolamento.
La corretta determinazione ed indicazione della categoria cui appartengono le opere da appaltare trova giustificazione nel fatto che al possesso di una qualificazione per una determinata categoria di lavori corrispondono specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.
Ne consegue che l’erronea indicazione della categoria cui ascrivere i lavori da realizzare comporta il possesso in capo ai concorrenti di requisiti speciali attinenti ad opere diverse da quelle oggetto dell’appalto e dunque espone la stazione appaltante al verificarsi di due ordini di rischi: da un lato, che i soggetti in possesso della qualificazione per la categoria cui sarebbero dovuti essere iscritti i lavori, e dunque titolari di una capacità specifica alla loro realizzazione, non abbiano potuto partecipare alla procedura di gara, in violazione del principio di concorrenza in materia di contratti pubblici e, dall’altro, che il soggetto aggiudicatario del contratto non sia in possesso delle capacità necessarie alla realizzazione dell’opera.
L’art. 61, comma 1, del Regolamento prevede che le imprese siano qualificate per categorie di opere generali e opere specializzate, per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione e classificate, nell’ambito delle categorie attribuite, secondo classifiche di importo.
Analoga distinzione, tra categorie di opere generali e opere specializzate, è prevista dall’art. 107 del Regolamento ai fini della redazione dei bandi di gara. Per l’analitica individuazione delle singole categorie, entrambe le norme rinviano alla descrizione contenuta nell’allegato A al Regolamento.
Il menzionato art.107 non definisce la distinzione tra opere generali e opere specializzate. La distinzione si coglie, tuttavia, dalla descrizione effettuata nelle premesse dell’allegato A al Regolamento, laddove, con riferimento ai requisiti  di qualificazione, le opere generali vengono definite in relazione alla capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni parte e pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni, mentre le opere specialistiche vengono definite in relazione alla capacità  di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.
Nell’ambito delle categorie generali e specializzate si distinguono, secondo quanto disposto dall’ultimo capoverso delle premesse contenute nell’allegato A al Regolamento, quelle a qualificazione non obbligatoria e quelle a qualificazione obbligatoria; le prime possono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario. ancorché privo della  specifica qualificazione, mentre le seconde possono essere eseguite dal soggetto aggiudicatario soltanto se in possesso della specifica qualificazione.

4. Il sistema di classificazione dei lavori secondo il D.P.R. 207/2010

L’art. 61 del Regolamento ha previsto un nuovo sistema classificatorio delle categorie di lavori. Nell’ambito di tale nuovo sistema, sono state introdotte due nuove classifiche, III-bis per lavori fino a 1.500.000 euro e IV-bis per lavori fino a 3.500.000 euro, allo scopo di consentire alle piccole e medie imprese di qualificarsi anche per importi intermedi.
Inoltre, ha modificato la declaratoria delle categorie OG10, OG11, OS7, OS8 e OS21 1 ed ha inserito una nuova categoria specialistica: la OS35, relativa agli interventi a basso impatto ambientale, che riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive.
Le maggiori modifiche riguardano la categoria OG11, relativa agli impianti tecnologici che, secondo quanto disposto dal richiamato allegato A, comprende “nei limiti specificati all’art.79, comma 16, la fornitura, l’istallazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS28 e OS30”.
La categoria è costruita come la “sommatoria” delle categorie di opere impiantistiche specialistiche, da realizzarsi congiuntamente nelle percentuali minime indicate dall’art. 79 del Regolamento.
In relazione a tale categoria generale, l’art.79, al comma 16, prevede che, ai fini della qualificazione, l’impresa debba dimostrare di possedere, per le categorie di opere specializzate OS3, almeno il 40% dei requisiti di ordine speciale previsti in rapporto alla classifica richiesta, mentre, per le categorie OS28 e OS30, almeno il 70% degli stessi. E’ inoltre previsto che l’impresa qualificata nella categoria OG11 possa eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
La nuova disciplina OG11 da una parte, condiziona il rilascio dell’attestazione nella categoria OG11 al possesso di più stringenti requisiti, riferiti a tutte e tre le categorie di opere specialistiche che la compongono, ponendo così i presupposti affinché l’impresa in possesso della relativa qualificazione possa  eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 e, dall’altra, limita la discrezionalità delle stazioni appaltanti nell’indicazione delle categorie di lavori, predeterminando il valore delle singole lavorazioni specialistiche dell’intervento per le quali  è possibile richiedere la categoria OG11 in luogo delle singole categorie specialistiche; inoltre, specifica che tale categoria è utilizzabile solo nel caso di interventi che prevedono l’utilizzo di tutti e tre le tipologie di impianti.
Il succitato art. 79, comma 16, infatti, chiarisce che nel bando potrà essere richiesta la categoria OG11 (in luogo delle singole categorie specialistiche) qualora l’intervento si componga di lavorazioni riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 e l’importo di ciascuna di tali di tali categorie di opere specializzate sia, rispetto all’importo globale dell’insieme delle lavorazioni stesse, almeno pari alle percentuali rispettivamente del 10% per la OS3 e del  25% per la OS28 e per la OS30.
Dalle disposizioni richiamate se ne deduce che:

  • l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30  per la classifica corrispondente a quella posseduta;
  • di contro, le imprese qualificate nelle singole categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 non possono eseguire le lavorazioni riferite alla OG11;
  • le stazioni appaltanti utilizzano la categoria OG11 qualora i singoli impianti appartenenti alle categorie OS3 OS28 e OS30 siano da realizzarsi congiuntamente in quanto coordinati tra loro sul piano tecnico e raggiungano, rispetto al valore totale dell’intervento, le percentuali rispettivamente del 10% per la OS3 e del 25% per le OS28 e OS30;
  • qualora, invece, l’intervento non preveda la realizzazione di impianti appartenenti a ciascuna delle tre categorie di OS non dovrà essere indicata la OG11, ma le singole OS comprese nelle lavorazioni; l’impresa qualificata in OG11 potrà eseguirle.

Occorre infine precisare che il principio di “assorbenza” sopra richiamato è applicabile solo nell’ipotesi della categoria OG11 e non nei confronti delle altre categorie generali (cfr. determinazione dell’Autorità n.8 del 7 maggio 2002).

5. Contenuto dei bandi in relazione all’oggetto dell’appalto e ai requisiti di partecipazione e di esecuzione dei lavori

L’art.108, comma 2, del Regolamento, rubricato “condizioni per la partecipazione alle gare”, dispone che nei bandi di gara devono essere indicati:

  • l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto;
  • la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente;
  • le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, con i relativi importi, che sono scorporabili.

Con disposizione pressoché analoga, in relazione ai requisiti di esecuzione, l’art.118 comma 2 del Codice, dispone che “la stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i  lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le  ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la  categoria  prevalente, con il regolamento, è definita la quota  parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento.
Ai sensi del medesimo comma 2, dell’art.108, per categoria prevalente, s’intende quella di importo più elevato tra le categorie costituenti l’intervento, mentre, ai sensi del successivo comma 3, le ulteriori categorie generali e specializzate, sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.
Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 sopra richiamati, si evince che il bando di gara deve  necessariamente indicare, oltre alle lavorazioni che costituiscono la categoria prevalente (con il relativo importo), anche le lavorazioni (e il relativo importo) che superano le suddette soglie (10% dell’importo complessivo dell’appalto ovvero di importo superiore a 150.000,00 euro). Non dovranno invece essere indicate le ulteriori eventuali lavorazioni di importo inferiore, il cui valore viene così assorbito dalla categoria prevalente.
Il criterio base per individuare la categoria prevalente e le categorie diverse dalla prevalente da inserire nei bandi di gara è quello di suddividere, in sede di progettazione, tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento in sottogruppi di lavorazioni, sulla base di due presupposti: ogni sottogruppo deve essere di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’intervento o comunque di importo superiore a 150.000 euro e deve costituire un lavoro autonomo, riconducibile a uno dei lavori individuati dalle declaratorie di cui all’allegato A del Regolamento.

Chiarito che il bando di gara deve indicare le diverse categorie di opere di cui si compone l’intervento, con i relativi importi, occorre analizzare i modi in cui il concorrente può in concreto qualificarsi per l’appalto.
A tale riguardo, la prima disposizione da prendere in considerazione è il comma 1 dell’art. 108 del Regolamento, secondo cui “nei bandi di gara  di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui all’articolo 109, commi 1 e 2.”
La norma in esame chiarisce pertanto un primo punto fondamentale: per poter partecipare alla gara il concorrente deve possedere attestazione SOA corrispondente alla categoria prevalente (generale o speciale) indicata nel bando.
Il successivo art. 109, al comma 1, rubricato “Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente”, specifica che “l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
La disposizione afferma, quindi, la possibilità per l’aggiudicatario di eseguire direttamente tutte le lavorazioni (scorporabili) di cui si compone l’intervento, anche se privo delle qualificazioni nelle relative categorie. Parimenti può subappaltarle ad altri soggetti che siano in possesso delle relative qualificazioni.
Dalla lettura del combinato disposto del primo e del secondo comma dell’art. 109, emerge come le lavorazioni specializzate che l’affidatario qualificato nella sola categoria prevalente può eseguire direttamente sono solo quelle che non richiedono la qualificazione obbligatoria (OS1, OS6, OS7, OS23, OS26). Per le categorie specializzate individuate dall’allegato A al Regolamento come categorie a qualificazione obbligatoria e per le categorie generali (tutte a qualificazione obbligatoria), il comma 2 dell’art. 109 dispone, infatti, il divieto di esecuzione da parte dell’aggiudicatario privo delle relative qualificazioni.

Tali lavorazioni, inoltre, si riferiscono chiaramente a quelle che, ai sensi dell’art.108 comma 3, sono di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera ovvero superiori a 150.000 euro, le quali solamente vanno evidenziate nel bando rimanendo, al contrario, le ulteriori lavorazioni inferiori alla suddetta soglia di rilevanza in ogni caso assorbite dalla categoria prevalente.

La norma si pone in diretto coordinamento con quanto disposto all’ultimo capoverso delle premesse dell’allegato A al Regolamento, il quale precisa che le lavorazioni appartenenti alle categorie generali e alle categorie specializzate per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nel bando di gara o avviso di gara o lettera d’invito, come categorie scorporabili, non possono essere eseguite dagli affidatari se privi delle relative adeguate qualificazioni. Qualora, pertanto, nel bando venga evidenziato che l’intervento si compone, secondo quanto disposto all’art.108 comma 3, di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle riferibili alla categoria prevalente e l’affidatario sia qualificato per la sola categoria prevalente, non potendo eseguire tali lavorazioni direttamente, sarà tenuto a subappaltarle a soggetti in possesso delle relative qualificazioni, ovvero a costituire un raggruppamento temporaneo d’impresa (d’ora in poi, “RTI”) di tipo verticale, secondo le linee indicate nel paragrafo seguente.

6. Partecipazione in RTI, avvalimento e subappalto

Dal punto di vista soggettivo, gli operatori economici possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria di cui al bando di gara. In particolare, laddove sia prevista una articolazione interna dei lavori, l’impresa deve dimostrare la propria qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero nella categoria prevalente per l’importo ad essa relativo, nonché nelle categorie scorporabili per i singoli importi. Peraltro, qualora alcuni requisiti non siano posseduti dall’impresa relativamente a singole lavorazioni scorporabili, essi devono comunque essere posseduti dalla stessa con riferimento alla categoria prevalente (cfr. art. 92 del Regolamento).

Nel caso di soggetti plurimi (ad esempio, RTI), la norma generale dell’art. 108 si articola in modo diverso a seconda della struttura – orizzontale o verticale – del raggruppamento medesimo, rispetto al quale è prevista una ripartizione percentuale fissata ex lege di tutti i requisiti. In particolare, nel caso di RTI di tipo orizzontale è previsto che la qualificazione debba essere posseduta dalla mandataria nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori e la restante percentuale, anche cumulativamente, dalla capogruppo insieme alle mandanti, purché a ciascuno corrisponda la misura minima del 10% e purché l’impresa mandataria, nel calcolo finale, possegga in ogni caso i requisiti in misura maggioritaria (cfr. art. 92, comma 2, del Regolamento). Nel caso di RTI di tipo verticale, le norme sulla partecipazione prevedono che la qualificazione debba essere posseduta dalla capogruppo nella categoria prevalente per il corrispondente importo, nonché dalle mandanti – relativamente alle categorie scorporabili – per i relativi importi (art. 91, comma 3, del Regolamento).

In tema di avvalimento, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 49, comma 6, primo periodo, del Codice, è consentito l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto e delle peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell’attestazione SOA. Inoltre, ai sensi del successivo comma 9 del medesimo art. 49, è consentito, per determinati requisiti tecnici connessi al possesso di particolari attrezzature in dotazione di un ristretto numero di imprese operanti sul mercato, che queste possano prestare avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, e con l’impegno a fornire all’aggiudicatario la particolare attrezzatura tecnica alle medesime condizioni (cfr. determinazione dell’Autorità n. 3 del 1 agosto 2012).

Il tema di subappalto si deve richiamare la disciplina dettata dall’art. 118 che impone, inter alia, l’indicazione, da parte del concorrente, dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare all’atto della presentazione dell’offerta (comma 2). Come precisato nell’atto di determinazione n.4 del 10 ottobre 2012, tale adempimento costituisce un presupposto essenziale per la partecipazione alla gara nel solo caso in cui il concorrente sia sprovvisto, in proprio, della qualificazione necessaria per eseguire le  lavorazioni oggetto della prestazione.
Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante deve disporre l’esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle. La normativa citata comporta l’obbligo di indicare le quote che il concorrente intende subappaltare qualora non sia in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile, fermo restando che la qualificazione “mancante” deve essere comunque posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico-finanziaria da parte dell’impresa. Sulla necessità che il concorrente debba indicare anche i nominativi dei subappaltatori, l’Autorità si è già espressa in senso negativo nella determinazione n.4 del 10 ottobre 2012.
Qualora nell’oggetto dell’appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (quali strutture, impianti e opere speciali), e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non sono in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto nei limiti dettati dall’art. 118, comma 2, terzo periodo (ossia del 30%). In altre parole, la previsione in parola dispone che, con riferimento ai lavori di cui all’art. 107, comma 2, del Regolamento, dal momento che per essi (qualora superino il 15% del valore dell’appalto) vige in divieto di subappalto oltre il limite del 30% (al pari di quanto accade per la categoria prevalente), il concorrente deve possedere i requisiti per almeno il 70% di tale categoria (questa volta, a differenza di quanto è previsto per la categoria prevalente, dove comunque il concorrente deve coprire integralmente i requisiti di tale categoria, salva poi la facoltà di subappaltarne il 30%); il restante 30% (relativo alle categorie super-specialistiche scorporabili oltre il 15%) può essere coperto dai requisiti richiesti per la categoria prevalente.
Ne deriva che, se il concorrente che partecipa alla gara per la categoria prevalente dovesse essere privo della categoria relativa ad una delle categorie di cui all’art.107, comma 2, del Regolamento, e qualora la stessa categoria superi l’anzidetta percentuale (15%), lo stesso concorrente dovrà associarsi in RTI comprendente un operatore in possesso di detta categoria. In ogni caso, essendo tutte le categorie di lavorazioni di cui trattasi a qualificazione obbligatoria, il soggetto che opererà in subappalto dovrà, comunque, essere in possesso di qualificazione adeguata alle lavorazioni da eseguire.
In ultimo, la norme precisano che il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui al citato art. 107, comma 2, del Regolamento, di importo singolarmente superiore al 15%, ancorché inferiore a 150.000 euro, indicano per ciascuna categoria i requisiti di qualificazione ex art. 90 del Regolamento.
Da quanto riportato in tema di subappalto, l’aggiudicatario può:

  • eseguire tutte le lavorazioni della categoria prevalente;
  • eseguire direttamente, ancorché privo delle relative qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che non siano a qualificazione obbligatoria;
  • eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili (anche a qualificazione obbligatoria) se in possesso delle specifiche qualificazioni;
  • subappaltare a soggetti in possesso di adeguate qualificazioni le lavorazioni della categoria prevalente entro il limite del 30%;
  • subappaltare, senza limiti d’importo, a soggetti in possesso di adeguata qualificazione, le lavorazioni delle categorie scorporabili ad eccezione delle categorie di cui all’art.107, comma 2, del Regolamento, il cui valore superi il 15% dell’importo totale dei lavori;
  • subappaltare nel limite del 30% le lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all’art.107, comma 2, del Regolamento, di valore superiore al 15% dell’importo totale dei lavori.

 

7 Modelli e documentazione di gara

Al fine di orientare le stazioni appaltanti ad una corretta applicazione delle norme in materia di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a euro 150.000, sono stati elaborati degli schemi di documenti, quali il disciplinare di gara, la lettera di invito e le norme integrative al bando di gara, che dovranno essere opportunamente implementati ed adattati in relazione alle specificità di ogni singolo appalto. E’ evidente, infatti, che i modelli elaborati contengono gli elementi essenziali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara, ma non possono essere ritenuti esaustivi di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi.
In linea generale, come si chiarirà meglio oltre, i documenti sono stati strutturati con l’inserimento di parti che si ritengono obbligatorie, quali, ad esempio, quelle relative alle cause tassative di esclusione, nei termini già precisati dalla determinazione n.4 del 10 ottobre 2012 e di parti facoltative, ovvero contenenti una serie di soluzioni alternative che corrispondono alle diverse opzioni legittimamente ammesse dalla normativa vigente (ad esempio, l’offerta a prezzi unitari oppure al massimo ribasso). In altri casi, per esigenze di semplicità e facilità di lettura dei modelli, sono state riportate solo alcune delle opzioni a disposizione delle stazioni appaltanti; per gli appalti affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ad esempio, è stato riportato solo il sistema più comunemente utilizzato – il metodo aggregativo compensatore – e non anche gli altri metodi previsti dall’allegato G al Regolamento che possono essere legittimamente utilizzati dalle stazioni appaltanti.
I modelli di gara si riferiscono agli appalti di lavori di: i) sola esecuzione, ii) esecuzione e progettazione esecutiva iii) esecuzione, progettazione definitiva e progettazione esecutiva, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. a), b) ,c), del Codice e sono articolati per procedura aperta, ristretta e negoziata ed in base al criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa).
La tabelle 1A, 1B, 1C, allegate, forniscono un quadro dei modelli elaborati e la corrispondenza tra il numero del modello e la tipologia di appalto cui si riferisce: ad esempio, il modello indicato con il n. 1 si riferisce all’appalto di sola esecuzione di lavori, affidato mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, mentre il successivo modello n. 2 si riferisce sempre all’appalto di sola esecuzione di lavori affidato mediante procedura aperta, ma con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con riferimento al criterio di aggiudicazione, si evidenzia che i modelli per gli appalti comprensivi della progettazione di cui alle lett. b) e c) del succitato art. 53, comma 2 del Codice, sono elaborati solo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, come già chiarito dall’Autorità nella determinazione n. 5 del 27 luglio 2010, appare il sistema di affidamento preferibile in relazione alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione. Tale orientamento è anche confermato da varie disposizioni del Regolamento nelle quali si fa espresso riferimento all’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. artt. 120 e 266).
I modelli sono suddivisi in paragrafi, ciascuno dei quali regola uno specifico aspetto della procedura di affidamento. Nel prosieguo, si illustrano in via sintetica il contenuto e le caratteristiche degli aspetti più rilevanti disciplinati nei vari modelli.

7.1. Modelli relativi alla procedura aperta

Il primo paragrafo, relativo all’Oggetto dell’appalto e importo a base di gara, contiene le informazioni generali sulla tipologia di appalto, sull’importo e sulle lavorazioni previste, che va compilato in base alle specifiche esigenze, utilizzando la tabella inserita in calce alla sezione. Nel caso dei cd. “appalti integrati”, comprendenti cioè la progettazione, è riportata anche una tabella che dovrà contenere gli importi - comprensivi degli oneri per la progettazione esecutiva e per la sicurezza - le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali di cui alla legge 2 marzo 1949, n.143, dei lavori oggetto della progettazione esecutiva. In proposito, si rammenta che, ai sensi dell’art. 5 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale per la determinazione dei corrispettivi a base di gara, per la quantificazione degli stessi è consentito l’utilizzo sia dell’art. 14 della succitata legge n. 143 del 1949 sia del d.m. 4 aprile 2001.
Per quanto attiene agli oneri della sicurezza, ferma restando la necessità di esplicitare nella documentazione di gara quelli “esterni” non soggetti a ribasso, si deve evidenziare che l’art. 87, comma 4, del Codice, con riferimento agli oneri aziendali “interni”, stabilisce che “nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”. Considerato che la disposizione cita espressamente le sole caratteristiche “dei servizi o delle forniture”, si pone il dubbio se la norma debba applicarsi anche ai lavori. Secondo recenti orientamenti giurisprudenziali (ad esempio, Consiglio di Stato, sez. III, 5 gennaio 2012, n. 212), tali oneri, ancorché soggetti a ribasso e, quindi, liberamente quantificabili dal concorrente, devono comunque essere espressamente indicati nell’offerta ai fini della verifica della loro congruità da parte della stazione appaltante per tutte le tipologie di appalto, compresi, dunque, i lavori pubblici.

Relativamente al paragrafo “Soggetti ammessi alla gara”, i modelli riportano le tipologie di soggetti che possono partecipare alle procedure di affidamento secondo la normativa vigente. A tale riguardo, vengono riportati i documenti che i concorrenti devono presentare per poter partecipare in forma di “aggregazione di imprese di rete”, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità nella determinazione n. 3 del 23 aprile 2013. Tale parte e quella successiva relativa alle Condizioni di partecipazione, che riprende le cause di esclusione previste dall’art. 38 del Codice e alcune disposizioni del Codice e del Regolamento in materia partecipazione in RTI/Consorzi, devono considerarsi obbligatorie, salvo modifiche normative.         

Nel successivo paragrafo, relativo alle Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali, sono contenute una serie di disposizioni di varia natura, disciplinate in sotto-paragrafi. Innanzitutto, si fa riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, in applicazione dell’art. 6-bis, comma 3, del Codice, la cui entrata in funzione avverrà secondo le modalità ed i tempi indicati nella stessa deliberazione e nel Comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013.

Altre disposizioni, contenute nei sotto-paragrafi che seguono, riguardano lo svolgimento del sopralluogo, l’acquisizione della documentazione di gara necessaria a formulare l’offerta e le relative richieste di chiarimenti, i cui tempi e modalità potranno essere liberamente fissati dalla stazione appaltante.
Uno specifico paragrafo, invece, è dedicato alle modalità di presentazione della documentazione da parte del concorrente, per la quale il legislatore, soprattutto riguardo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio, detta disposizioni puntuali ed inderogabili.
I modelli riportano la possibilità, prevista dall’art. 79, comma 5-quinquies, del Codice, di richiedere ai concorrenti l’indicazione, obbligatoria, di un indirizzo di posta elettronica o un numero di fax per le eventuali comunicazioni. A tale riguardo, nei modelli predisposti, è tuttavia specificato che la mancata indicazione, seppur obbligatoria, non potrà costituire causa di esclusione.
Viene, altresì, disciplinato il ricorso al subappalto, secondo le linee già indicate nel precedente punto 6 del presente documento. In particolare, conformemente a quanto già affermato dall’Autorità nella determinazione n.4 del 10 ottobre 2012, si evidenzia che la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporta l’esclusione dalla gara solo per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, mentre comporta l’impossibilità di ricorrere al subappalto negli altri casi. Infine, viene lasciata alla stazione appaltante l’opzione di corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le relative prestazioni.
Nel sotto-paragrafo “Ulteriori disposizioni” sono da evidenziare i rinvii agli artt. 86 e 87 del Codice per la procedura di verifica di congruità delle offerte nei casi in cui non è prevista l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse e alla risoluzione di diritto del contratto con applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%, qualora le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo.
Nel paragrafo relativo alle Cauzioni e garanzie richieste sono riportate le modalità di presentazione della garanzia provvisoria tramite, ad esempio, cauzione o polizza assicurativa e viene specificata la richiesta delle particolari polizze indennitaria decennale e responsabilità civile verso terzi, per appalti di importo superiore ad euro  12.484.056,00. Viene precisato l’obbligo del possesso della certificazione di qualità per gli appalti di valore superiore alla II° classifica, da cui consegue la riduzione del 50% delle cauzioni provvisoria e definitiva. Tale possibilità è prevista anche per gli appalti di importo inferiore alla II° classifica, pur non essendo previsto l’obbligo del possesso della certificazione di qualità. Nel caso di appalto integrato di progettazione ed esecuzione, è prevista, altresì, la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista (art. 111 del Codice e art. 269 del Regolamento).
Con riferimento alla cauzione provvisoria prestata in forma di fidejussione, l’art. 75 del Codice prevede che la garanzia debba avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La medesima norma lascia poi alla stazione appaltante la possibilità di richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento. Interpretando la norma in combinato disposto con l’art. art.11, comma 6, del Codice, nei modelli predisposti, la durata della garanzia è indicata in 180 giorni, decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, in modo da far coincidere il termine di validità delle offerte stesse con quella della garanzia. E’ fatta salva, in ogni caso, in conformità con quanto disposto dal citato art. 75 del Codice, la facoltà delle stazioni appaltanti di stabilire un termine diverso, ovvero di prevedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia qualora alla scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Si fa, inoltre, riferimento alla garanzia globale di esecuzione di cui all’art. 129, comma 3, del Codice, facoltativa per gli appalti di sola esecuzione di importo superiore a 100.000.000 di euro e obbligatoria per quelli di esecuzione e progettazione di importo superiore ai 75.000.000 di euro. La garanzia è in vigore dall’8 giugno 2013, in virtù del rinvio disposto dall’art. 1, comma 2, del d.l. 6 giugno 2012, n.73, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 23 luglio 2012, n. 119.
Con riferimento alla Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa, si rimanda a quanto già illustrato al punto 6 della presente nota con riferimento alla qualificazione, al sistema delle categorie e delle classifiche, nonché ai requisiti previsti per i partecipanti alla gara aventi identità plurisoggettiva (RTI, consorzi, imprese aderenti al contratto di rete, ecc.). Giova, tuttavia, evidenziare che, nella definizione dei requisiti di partecipazione previsti per: i) gli appalti di importo superiore a euro 20.658.000 ii), i servizi di progettazione, iii) la qualificazione dei concorrenti stabiliti in altri paesi dell’Unione Europea non in possesso di attestato SOA, è necessario, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Codice, come novellato dall’art. 1, comma 2-bis, lett. b) del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, indicare una congrua motivazione in ordine ai limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. A titolo esemplificativo, la congrua motivazione potrà essere riferita alla necessità di un’organizzazione progettuale di elevato livello imprenditoriale.
I Requisiti speciali per la progettazione, previsti per gli appalti di cui alle lett. b) e c) del comma 2, dell’art. 53, del Codice, sono distinti in base all’importo delle spese di progettazione (superiore o inferiore a 100.000 euro) ed in base al possesso o meno della relativa qualificazione. A tale riguardo, si rileva che il requisito di progettazione potrà essere dimostrato sia attraverso la propria struttura tecnica interna sia mediante l’indicazione/associazione di progettisti esterni; tale indicazione/associazione è obbligatoria se il concorrente non è in possesso della qualificazione per la progettazione.
Si osservi inoltre che, ai sensi dell’art. 263 del Regolamento, i requisiti relativi all’esperienza pregressa possono essere soddisfatti sia mediante lo svolgimento di servizi di progettazione sia attraverso le altre attività di natura “tecnica” di cui alla categoria 12 dell’allegato II A al Codice, quali, ad esempio, la direzione lavori e il collaudo.
Con riferimento ad appalti che prevedono spese di progettazione di importo superiore a euro 100.000, si evidenzia che l’art. 263 del Regolamento indica dettagliatamente i requisiti di qualificazione, facendo riferimento, in particolare: i) al fatturato globale per servizi tecnici espletati nei migliori cinque anni del decennio precedente ii) all’espletamento, nel decennio precedente la pubblicazione bando, di servizi tecnici riguardanti lavori di importo superiore a determinate soglie stabilite dalla stazione appaltante e iii) al numero medio annuo del personale impiegato relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando; di contro, per gli appalti di importo inferiore a 100.000 euro, l’art. 267 del Regolamento lascia alla stazione appaltante una maggiore discrezionalità nella determinazione dei requisiti di qualificazione.
Il paragrafo “Criterio di aggiudicazione” disciplina in via generale le modalità di aggiudicazione del contratto a seconda che il corrispettivo sia “a corpo”, “a corpo e a misura” o solo “a misura”. Nel primo caso l’aggiudicazione potrà avvenire al massimo ribasso percentuale sul costo dei lavori stabilito a base d’asta oppure al massimo ribasso associato ai prezzi unitari offerti sulle singole parti e lavorazioni; tale seconda modalità è obbligatoria nel caso di corrispettivo “a corpo e a misura”. Nel terzo caso (corrispettivo “a misura”), l’aggiudicazione avverrà sulla base del massimo ribasso applicato a ciascuno dei prezzi indicati nell’elenco prezzi posto a base di gara oppure con la modalità del ribasso massimo complessivo associato ai prezzi unitari offerti sulle singole parti e lavorazioni. Si rammenta che, in base all’art. 53, comma 4, del Codice, vige la regola generale secondo cui i contratti d’appalto sono stipulati a corpo e che la possibilità di prevedere corrispettivi a misura è ammessa solo in alcuni casi tassativamente previsti: contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni.
Per gli appalti affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene indicato che l’aggiudicazione avverrà con il metodo aggregativo compensatore, che rappresenta il metodo più semplice e comunemente utilizzato per l’affidamento dei lavori pubblici. Naturalmente, la stazione appaltante è libera di adottare uno degli altri metodi indicati nell’allegato G al Regolamento, quali, ad esempio, il metodo “ELECTRE” o il metodo “TOPSIS”, secondo le disposizioni contenute nel medesimo Allegato.
L’applicazione del metodo aggregativo compensatore è dettagliata nel paragrafo rubricato “Procedura di aggiudicazione – Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnico-organizzativa e l’offerta economica e valutazione delle offerte”, nel quale è riportata la formula generale per l’aggregazione dei punteggi tecnico-economici con una tabella in cui la stazione appaltante riporta i criteri di valutazione tecnica ed il loro peso ponderale ed i metodi per il calcolo dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa e quantitativa. Con riferimento agli elementi di natura qualitativa, i disciplinari di gara e le lettere d’invito riportano alcuni dei metodi indicati nell’allegato G al Regolamento, quali ad esempio, il confronto a coppie basato sulla scala semantica di Saaty e l’autovettore principale, il confronto a coppie basato sulla scala semantica e la matrice triangolare, oppure l’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della commissione di gara secondo la procedura prevista nello stesso allegato G. Analogamente, per quanto attiene agli elementi di natura quantitativa, è riportata la formula prevista nell’allegato G.
Si evidenzia, inoltre, la possibilità di prevedere soglie minime di sbarramento al punteggio tecnico, nonché la necessità di procedere alla cd. “riparametrazione” dei punteggi qualora nessun concorrente raggiunga il massimo del punteggio tecnico. Per l’applicazione delle varie formule di aggiudicazione e metodiche per l’aggregazione dei punteggi tecnico-economici, si rinvia a quanto già indicato, dall’Autorità, nelle determinazioni n. 4 del 20 dicembre 2009 e n. 7 del 24 novembre 2011.
Il paragrafo relativo alle Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte disciplina le modalità con cui devono essere presentati e sigillati i plichi e le buste contenenti le offerte, le diciture che essi devono riportare all’esterno e le modalità di consegna alla stazione appaltante, al fine di salvaguardare il principio della segretezza delle offerte. Al riguardo, in conformità con quanto stabilito dall’Autorità nella determinazione n.4 del 10 ottobre 2012, si ricorda che, per “sigillatura”, deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Si rammenta, altresì, il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, ovvero la necessità di inserire gli elementi concernenti il prezzo esclusivamente nei documenti contenuti nella busta dedicata all’offerta economica.
Successivamente, viene disciplinato il contenuto della documentazione da inserire nei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte.

  • contenuto della busta relativa alla documentazione amministrativa

Nella busta devono essere inseriti tutti i documenti amministrativi richiesti dal bando e, in particolare, la domanda di partecipazione (compilata a seconda della modalità di partecipazione singola o raggruppata), le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice e al possesso dell’attestato di qualificazione, le dichiarazioni di ’avvalimento e di subappalto, le referenze bancarie, la cauzione provvisoria e l’accettazione delle condizioni generali del contratto.
I modelli specificano, in calce al relativo paragrafo, i documenti e le dichiarazioni che devono essere presentati a pena di esclusione.

  • contenuto della busta relativa all’offerta tecnica (solo per gli appalti che prevedono il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).

La busta contiene gli elementi essenziali dell’offerta quali: i) le eventuali proposte di varianti al progetto definitivo o il progetto definitivo stesso, per i casi, rispettivamente, in cui il progetto definitivo o il progetto preliminare siano posti a base di gara), ii) gli elaborati grafici e descrittivi, iii) il computo metrico dettagliato non estimativo delle diverse lavorazioni previste nel progetto definitivo, iv) un disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, previsto dall’art. 30 del Regolamento, v) una relazione illustrativa, corredata da elaborati grafici relativa agli studi che saranno condotti e alle modalità che saranno seguite per la redazione del successivo livello di progettazione, vi)  l’eventuale offerta di riduzione dei tempi per l’esecuzione dei lavori;

  • contenuto della busta relativa all’offerta economica.

 La busta contiene tutti gli elementi relativi all’offerta di prezzo, che sono distinti a seconda che il corrispettivo sia “a corpo”, “a corpo e a misura” o solo “a misura”. Nel caso di appalti di sola esecuzione (art. 53, comma 2, lett. a)), il prezzo si riferisce solo al corrispettivo offerto per lo svolgimento dei lavori mentre, nel caso di appalti integrati di progettazione ed esecuzione, il prezzo globale offerto viene scomposto nelle componenti di esecuzione e progettazione esecutiva (art. 53, comma 2, lett. b)) ovvero di esecuzione, progettazione definitiva e progettazione esecutiva (art. 53, comma 2, lett. c)).
La Scheda n.2, allegata ai disciplinari di gara e alle lettere d’invito, contiene una tabella di 11 colonne, che riporta la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, con le quantità, i prezzi unitari ed il prezzo complessivo offerto, secondo le indicazioni fornite dall’art. 119 del Regolamento; tale tabella può essere utilizzata dalle stazioni appaltanti come modello base per la presentazione dell’offerta.

Il paragrafo relativo alla Procedura di aggiudicazione regola lo svolgimento delle operazioni di gara; oltre alle già illustrate modalità di aggiudicazione (che saranno effettuate a seconda del criterio scelto - prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa), questa parte contiene dei sotto-paragrafi dedicati alle operazioni di apertura dei plichi e ed alla verifica delle offerte anormalmente basse.
Per i lavori d’importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, è prevista la possibilità dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del Codice. Tale opzione si rammenta, può essere esercitata solo se il numero delle offerte ammesse è non inferiore a 10. Nei casi in cui non è prevista l’esclusione automatica, il procedimento di verifica delle offerte può svolgersi mediante l’analisi delle offerte in sequenza oppure in contemporanea, in base alle disposizioni previste dagli art. 86, 87, 88 del Codice e secondo le linee guida già fornite dall’Autorità nella determinazione n.6 dell’8 luglio 2009.

Nei casi in cui vengano richieste dalla stazione appaltante le giustificazioni dei prezzi unitari presentati, è possibile utilizzare la scheda n.1 allegata ai disciplinari di gara e alle lettere d’invito; la scheda contiene un esempio di dati da richiedere ai concorrenti per l’analisi del singolo prezzo, scomposto nei fattori principali quali, manodopera, materiali, noli, trasporti ed altre forniture, nonché le informazioni relative alle quantità previste per le singole lavorazioni, la loro descrizione e unità misura di riferimento.
In tema di anomalia dell’offerta, inoltre, viene proposta una metodologia (opzionale) basata sull’individuazione delle più significative lavorazioni e forniture della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, sulla base della quale determinare il miglior prezzo di mercato che costituirà il parametro di riferimento per la congruità o non congruità dell’offerta.

7.2 Modelli relativi alle procedure ristretta e negoziata

Per quanto riguarda la procedura ristretta, sono stati elaborati due documenti suddividendo i contenuti del disciplinare di gara per la procedura aperta. Il primo documento è denominato “Norme integrative del bando di gara” ed ha la finalità di prevedere norme complementari ai contenuti del bando di gara che così viene semplificato. E’ sostanzialmente costituito dai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del disciplinare di gara della procedura aperta. Si precisa, tuttavia, che i punti 8 e 9 contengono solo le prescrizioni ed i documenti che si riferiscono alla fase della domanda di partecipazione, mentre quelle riferite alla fase di offerta (ad esempio, il contenuto delle buste “A”, “B” ed eventualmente della busta “C”) sono specificati nel secondo documento, denominato “Lettera di invito”, che contiene le modalità di presentazione dell’offerta, nonché la procedura di aggiudicazione.
I documenti previsti a corredo della domanda consentono alla stazione appaltante di effettuare la verifica del possesso dei requisiti cioè la cd. “prequalifica” degli operatori economici ai quali inviare la lettera di invito.
Si fa presente che, per gli interventi di importo superiore a 40.000.000 di euro, è possibile prevedere nel bando la cosiddetta “forcella” allo scopo di limitare il numero dei candidati da invitare a presentare l’offerta. In tal caso è però necessario che la stazione appaltante preveda nel bando di gara criteri oggettivi e non discriminatori per la selezione dei partecipanti, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, del Codice. Si rammenta che nel caso di utilizzo della “forcella”, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 48 del Codice, le amministrazioni aggiudicatrici richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti speciali presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme. Non si applica, quindi, il comma 1 dell’articolo 48, di conseguenza, occorre integrare la lettera di invito con l’indicazione della documentazione da produrre e modificare la procedura di aggiudicazione.
Infine, per la procedura negoziata senza bando, relativa agli appalti di importo compreso tra 150.000 euro ed 1.000.000 euro, è stata predisposta una lettera d’invito contenente tutte le regole e prescrizioni per la partecipazione alla gara, sulla base dei corrispondenti modelli previsti per la procedura aperta.
In relazione a tale procedura, si ricorda quanto già evidenziato dall’Autorità nelle determinazioni n. 2 del 6 aprile 2011 e n. 8 del 14 dicembre 2011, in ordine alla necessità di effettuare la cd. “indagine di mercato”, finalizzata ad acquisire informazioni sui potenziali offerenti e sul tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare. Si richiama, altresì, quanto affermato nelle medesime determinazioni in tema di pubblicità e, in particolare, con riguardo all’opportunità di pubblicare un “avviso preventivo” in relazione al caso specifico o di utilizzare elenchi predisposti dalla stazione appaltante che siano “aperti” rispetto al mercato.

 


1- In particolare, nella categoria OG10 vengono ricompresi gli impianti di pubblica illuminazione, la OS8 viene limitata alle opere di impermeabilizzazione, per effetto del trasferimento, nella categoria OS7, delle altre forniture in precedenza incluse, ossia la fornitura e posa in opera, manutenzione o ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, mentre dalla categoria OS21 sono state  espunte  le indagini geognostiche (ora ricomprese nella OS20-B).