Il Decreto sull’efficienza energetica è legge. Previsti anche bonus volumetrici

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE, che detta misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e stanzia 800 milioni di euro.
Tuttavia, nel testo pubblicato in Gazzetta mancano gli Allegati, parti integranti del decreto. Si attende una rettifica.

Ecco alcuni dei punti salienti.

Riqualificazione 

L’ENEA predisporrà ogni 3 anni una proposta per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, anche per aumentare il numero di Edifici a Energia Quasi Zero di cui al D.Lgs. 192/2005.

Immobili pubblici

Entro il 2020 si dovrà procedere alla riqualificazione energetica di almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata degli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale.
L’obbligo vale per gli edifici superiori a 500 m² e dal 9 luglio 2015 per quelli superiori a 250 m².
Sono esclusi alcuni immobili vincolati, gli immobili destinati alla difesa e i luoghi di culto.

Diagnosi energetiche

Le grandi aziende e le imprese ‘energivore’, dal 5 dicembre 2015 saranno tenute a eseguire diagnosi energetiche periodiche, per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia.

Linee guida 

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. saranno emanate le linee guida ministeriali per semplificare e armonizzare le procedure autorizzative per l’installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.

Bonus volumetrici

Per gli immobili di nuova costruzione che raggiungano una riduzione minima del 20% dell’indice di prestazione energetica, lo spessore di murature e solai, eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.
I bonus volumetrici valgono come deroga alle distanze minime e si applicano, in misura differente, agli edifici esistenti sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica.

Fumi di scarico delle caldaie

Previste novità in materia di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici, con l’aumento dei casi in cui è possibile scaricare a parete.

Fonte: Biblus-net
Efficienza Energetica D Lgs 102-2014


Bando INAIL per la sicurezza in edilizia, agricoltura e nel settore della lavorazione/estrazione lapidea

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014 il nuovo bando dell’INAIL (art. 11 c. 5 D.Lgs. 81/2008) che finanzia le imprese del settore edile, lapideo ed agricolo a fronte di investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati a migliorare le condizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Imprese beneficiarie

Possono accedere al finanziamento le piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Progetti ammissibili

Le diverse tipologie di progetto ammesse verranno stabilite dai singoli bandi regionali/provinciali pubblicati sul sito INAIL nell’apposita sezione.

Risorse

I fondi saranno ripartiti a livello regionale/ provinciale per un importo complessivo di 30 milioni di euro di cui circa:

  • 15 milioni euro per il finanziamento dei progetti del settore Agricoltura;
  • 9 milioni euro per il finanziamento dei progetti del settore Edilizia;
  • 5 milioni di euro per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Contributi
Il contributo verrà erogato in conto capitale fino ad un massimo del 65% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto al netto dell’IVA, purché documentati. In ogni caso il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa, nel rispetto del regime “de minimis”, non potrà superare l’importo di 50 mila euro, mentre il contributo minimo ammissibile è pari a mille euro.

Domande

Le domande di accesso al contributo dovranno essere inviate per via telematica con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata.

Termini

Le istanze potranno essere inviate a partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18,00 del 3 dicembre 2014.

Fonte: Biblus-net
INAIL: la sezione dedicata


Titoli di Efficienza Energetica (certificati bianchi): nuovi chiarimenti del GSE sulle biomasse

I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.

l sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP).

Un certificato equivale al risparmio di energia primaria di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP).

Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistando i TEE da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica.

Il GSE ha pubblicato nuove FAQ nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, relative a

  • biomasse: chiarimenti sulle tecnologie e tipologie di biomassa ammissibili
  • ambiti di applicabilità e documentazione da fornire per la presentazione di progetti
  • eleggibilità al meccanismo dei Certificati Bianchi di interventi di adeguamento a specifici obblighi previsti dalla normativa regionale

Fonte: Biblus-net
Link al GSE


Servizi di ingegneria e architettura: le linee guida per l’affidamento

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha pubblicato le linee guida in materia di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura.

Il documento posto in consultazione pubblica tratta i seguenti argomenti:

  • affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro
  • affidamento dei concorsi di progettazione e di idee
  • requisiti di partecipazione alla gara
  • classi, categorie e tariffe professionali
  • forme di partecipazione alla gara
  • criteri di aggiudicazione
  • indicazioni sulle modalità di applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
  • valutazione di anomalia delle offerte
  • verifica e validazione della progettazione

Il documento affronta le principali questioni connesse all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ponendo particolare attenzione agli strumenti volti a premiare la qualità della progettazione, ad evitare il fenomeno dei ribassi eccessivi e a favorire l’apertura del mercato ai giovani professionisti.
L’invio di eventuali osservazioni deve essere fatto entro il 15 settembre 2014.

Fonte: Biblus-net
Consultazione Linee Guida Servizi Progettazione
Linee Guida Servizi Progettazione
Autorità Nazionale Anticorruzione


Dighe e traverse: le nuove norme tecniche per la progettazione e la costruzione

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 26 giugno 2014 recante “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”.

 Il provvedimento sostituisce le precedenti norme tecniche contenute nel D.M. 24 marzo 1982 ed entra in vigore il 7 agosto 2014.

Per le opere già iniziate o con lavori già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi già approvati prima dell’entrata in vigore delle Norme tecniche si può continuare ad applicare la norma tecnica utilizzata per la redazione dei relativi progetti, fino all’ultimazione dei lavori ed ai fini dei relativi collaudi.

Fonte: Biblus-net
DM 26 giugno 2014 dighe traverse


Piattaforme di lavoro elevabili e cestelli, le linee guida sulla sicurezza

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), conosciute anche come piattaforme aeree o elevabili o più semplicemente cestelli, sono quelle attrezzature definite dalla norma come “ponti mobili sviluppabili”.
Le PLE sono diventate un mezzo di lavoro molto diffuso per le seguenti tipologie di lavoro:

  • lavori in quota che non richiedono lunghi tempi di esecuzione
  • lavori effettuati in punti circoscritti in diverse zone del cantiere
  • opere che richiedono di raggiungere punti pericolosi anche a notevole altezza per la predisposizione di apposite protezioni (es. parapetti)

La Regione Lombardia ha pubblicato una Legge regionale che recepisce le linee guida per l’uso corretto ed in sicurezza delle piattaforme di lavoro mobili ed elevabili.
Il documento tratta i seguenti argomenti:

  • misure generali di sicurezza
  • procedure di emergenza
  • elenco dei possibili utilizzi
  • schede per utilizzi specifici
  • sbarco in quota
  • check-list
  • dpi
  • prassi amministrativa

Fonte: Biblus-net
PLE: Regione Lombardia luglio 2014


Fascicolo del fabbricato: la situazione Regione per Regione

Il fascicolo del fabbricato è uno strumento per il monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio edilizio finalizzato ad individuare le situazioni di rischio degli edifici e a programmare nel tempo interventi di ristrutturazione e manutenzione per migliorare la qualità dei fabbricati.

A seguito dei recenti eventi sismici, gli enti locali e le istituzioni stanno valutando la possibilità di ripristinare l’obbligatorietà di tale strumento.

A livello nazionale ci sono stati diversi disegni di legge che però non hanno mai completato l’iter di approvazione parlamentare.
Con l’occasione della pubblicazione della Legge Regione Puglia, l’Ance ha ritenuto opportuno predisporre un quadro normativo riepilogativo delle normative regionali vigenti in tema di fascicolo del fabbricato.

Dal prospetto sintetico emerge che sia il Lazio che la Campania hanno una legge istitutiva del fascicolo del fabbricato (entrambe dichiarate parzialmente incostituzionali) che risalgono al 2002 ma che di fatto rimandano ai Comuni la competenza a prevenderne l’obbligatorietà mediante i propri regolamenti edilizi.

In Emilia-Romagna l’obbligo di dotare l’edificio della scheda tecnica descrittiva e del fascicolo del fabbricato per attestarne l’agibilità e la conformità edilizia è stato abolito a decorrere dal gennaio 2014.
Relativamente alle leggi sul Piano Casa, sia la Campania che la Basilicata (qui tuttavia la norma è stata poco dopo abolita) hanno subordinato la realizzazione degli interventi alla predisposizione del fascicolo del fabbricato.

Il Piano Casa Campania prevede, in particolare, che ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso deve dotarsi, ai fini dell’efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione della sicurezza dell’edificio in conformità a quanto stabilito dalle NTC (D.M. 14 gennaio 2008) e del certificato di collaudo.

Fonte: Biblus-net
ANCE Fascicolo Fabbricato sintesi normativa


Il diniego del permesso di costruire deve essere motivato e spiegare le ragioni ostative altrimenti è illegittimo

E’ illegittimo il diniego del permesso di costruire da parte del Comune motivato con la mancata produzione da parte dell’interessato della documentazione circa il rispetto delle distanze.

Lo ha stabilito il TAR Salerno con la Sentenza 1257/2014, con cui ha condannato il Comune e ha annullato per difetto di motivazione il diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato rurale.

Il Comune aveva semplicemente motivato il diniego con la mancata produzione da parte dell’interessato della documentazione circa il rispetto delle distanze tra il fabbricato e gli aerogeneratori dei parchi eolici circostanti.

I Giudici hanno chiarito che spetta al Comune dimostrare il mancato rispetto delle distanze ed esporre le ragioni per cui l’intervento violava le distanze.

Infatti, come previsto dal Testo unico sull’Edilizia, nell’esame di una istanza di permesso di costruire va valutata in maniera opportuna “la conformità del progetto alla normativa vigente”; l’eventuale diniego esplicito circa l’istanza in questione deve essere “motivato”, cioè deve spiegare compiutamente le ragioni per le quali l’istanza non può essere accolta, dovendosi consentire all’interessato di tutelarsi in sede giurisdizionale ovvero di superare, laddove possibile, le ragioni ostative addotte dall’amministrazione mediante una modifica del progetto originariamente elaborato (TAR Puglia, Lecce, sez. III, 26 settembre 2006, n. 4655; 18 ottobre 2006, n. 4981; 10 settembre 2007, n. 3149; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 20 novembre 2006, n. 9983; sez. VI, 12 marzo 2007, n. 1789).

Il TAR, inoltre, ha ricordato (V. art. 20 del D.P.R. 380/2001) che entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce tutti i pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico–giuridica dell’intervento richiesto.

Fonte: Biblus-net
TAR Campania 1257-2014


Commissione Interpello: chiarimenti su corsi di aggiornamento, formazione e-learning, imprese affidatarie e altro

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro (di cui all’art. 12 del Decreto 81/2008) ha reso disponibili sul proprio sito le risposte ad interessanti quesiti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

 I 6 nuovi quesiti riguardano i seguenti temi:

  • corsi di aggiornamento
  • impresa affidataria
  • formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning
  • applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica sicurezza
  • definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012
  • effettuazione della formazione mediante “strutture formative di diretta emanazione”

 Fonte: Biblus-net
Interpelli Sicurezza luglio 2014


Varianti in corso d’opera: ANAC stabilisce le regole

L’art. 37 del D.L. n. 90/2014 dispone che tutte  le varianti in corso d’opera siano trasmesse all’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione che assolve ora le funzioni dell’AVCP) per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Il presidente dell’ANAC ha emanato il Comunicato del 16 luglio 2014 con cui si forniscono indicazioni operative alle stazioni appaltanti sulla trasmissione dei dati per le varianti in corso d’opera.
In caso di variante occorre inviare i seguenti atti:

  • Relazione del responsabile del procedimento
  • Quadro comparativo di variante
  • Atto di validazione
  • Provvedimento definitivo di approvazione

avendo cura di indicare il numero di CIG ove non riportato.
La trasmissione dovrà riguardare le varianti approvate dal 25 giugno 2014 e dovrà avvenire utilizzando ove possibile la posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo “protocollo@pec.avcp.it” entro il termine di 30 giorni a decorrere dall’approvazione da parte della stazione appaltante.

 In caso di ricorso alla posta ordinaria, l’indirizzo di riferimento dovrà essere il seguente:

Autorità Nazionale Anticorruzione – Via di Ripetta, 246 – 00186 ROMA.
Nell’oggetto è opportuno inserire il seguente testo: “Trasmissione all’A.N.AC. delle varianti in corso d’opera ex art.37 del D.L.n.90/2014 – cig.appalto n.”.

 Fonte: Biblus-net
Comunicato ANAC 16 luglio 2014
DL 90-2014


Permesso di Costruire e SCIA: in G.U. i nuovi modelli

 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo tra il Governo e le Regioni che istituisce il Modello Unificato per il permesso di costruire e per la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

 L’Accordo prevede che le Regioni, ove necessario, adeguino i moduli alle specifiche normative regionali di settore, limitatamente ai quadri e alle informazioni individuati come variabili. I Comuni devono adeguare a loro volta la propria modulistica sulla base dei nuovi modelli unificati.

Se necessario, i moduli potranno essere aggiornati con successivi accordi.

Il modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale è composto di 57 pagine ed è suddiviso in varie sezioni:

  • 1a. Richiesta di permesso di costruire
  • 2a. Soggetti coinvolti
  • 3a. Relazione tecnica di asseverazione
  • 1b. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
  • 2b. Soggetti coinvolti
  • 3b. Relazione tecnica di asseverazione

Con i nuovi moduli, dunque, professionisti e imprese del settore edile non avranno più a che fare con modelli diversi da Comune a Comune ma, come richiesto da tempo alle istituzioni, opereranno con regole uniformi sul territorio nazionale.

Fonte: Biblus-net
Modello_PDC_Gazzetta
Conferenza unificata 12 giugno 2014 PDC 


VV.F.: linee guida per la valutazione dei rischi e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Il dipartimento dei VV.F. ha pubblicato un interessante documento sulla sicurezza sui luoghi di lavoro contenente le linee di indirizzo per la valutazione dei rischi.
Il documento, utile a tutti i tecnici impegnati nel settore della sicurezza o dell’antincendio, ai datori di lavoro, ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione e ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza, fornisce valide indicazioni su:

  • normativa di riferimento
  • valutazione del rischio incendio
  • riduzione del rischio
  • misure di protezione antincendio
  • formazione, informazione ed aggiornamento
  • piano di emergenza

Nel documento vengono individuati i soggetti coinvolti nel processo di valutazione, con i relativi compiti e funzioni e viene fornito un diagramma relativo al sistema di sicurezza aziendale ed al procedimento di estinzione delle contravvenzioni, il quadro sanzionatorio e soprattutto la valutazione del rischio incendio con relativo piano di emergenza.

 Fonte: Biblus-net
VVF LG Sicurezza antincendio