Ingegneri: il Nuovo Codice Deontologico

A seguito delle novità introdotte dalla Riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 137 del 7 agosto 2012) e da tutte le relative disposizioni di legge che sono seguite, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato con la Circolare del 14 maggio 2014, n. 375 il nuovo “Codice Deontologico” per gli ingegneri.

Ispirato ai principi della Costituzione italiana esplicitamente richiamati nella sua Premessa, il Codice deontologico è costituito dai seguenti 7 Capi e 23 articoli:

  • Capo I – Parte generale
    Art. 1 – Principi generali
    Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione
  • Capo II – Doveri generali
    Art. 3 – Doveri dell’ingegnere
    Art. 4 – Correttezza
    Art. 5 – Legalità
    Art. 6 – Riservatezza
    Art. 7 – Formazione e aggiornamento
    Art. 8 – Assicurazione professionale
    Art. 9 – Pubblicità informativa
    Art. 10 – Rapporti con il committente
    Art. 11 – Incarichi e compensi
    Art. 12 – Svolgimento delle prestazioni
  • Capo III – Rapporti interni
    Art. 13 – Rapporti con colleghi e altri professionisti
    Art. 14 – Rapporti con collaboratori
    Art. 15 – Concorrenza
    Art. 16 – Attività in forma associativa o societaria
  • Capo IV – Rapporti esterni
    Art. 17 – Rapporti con le istituzioni
    Art. 18 – Rapporti con la collettività
    Art. 19 – Rapporti con il territorio
  • Capo V – Rapporti con l’Ordine
    Art. 20 – Rapporti con l’Ordine e con gli organismi di autogoverno
  • Capo VI – Incompatibilità
    Art. 21 – Incompatibilità
    Art. 22 – Sanzioni
  • Capo VII – Disposizioni finali
    Art. 23 – Disposizioni finali

 Tra le novità principali segnaliamo:

  • art. 4 “Correttezza”: “l’ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio. […]
    Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.
  • art. 11 “Incarichi e compensi”: la misura del compenso professionale deve essere correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi […].

Fonte: Biblus-net
Il nuovo Codice Deontologico